AGGIORNAMENTO DEL 14 AGOSTO 2016: Il 26 agosto 2016 è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l’aggiornamento necessario a conservare il ruolo di professionista antincendio, ai sensi del D.M. 5/08/2011.
Questi i numeri diffusi dal CNI con una circolare: il 63,6% dei professionisti interessati dall’obbligo di aggiornamento non si sono messi in regola nei tempi previsti; di questi il 49,5% (ovvero 43 732 unità) non ha frequentato neanche un’ora di aggiornamento. È quindi “ragionevole presupporre che si tratti di soggetti che non hanno interesse a mantenere l’iscrizione agli elenchi antincendio” conclude il CNI.
- Solo 32 066 professionisti (di cui 19 915 Ingegneri, dato che conferma l’enorme lavoro svolto dagli Ordini provinciali, che hanno sviluppato 796 600 ore formative complessive) restano regolarmente iscritti agli elenchi, pari a circa il 36% del totale dei professionisti antincendio;
- Ingegneri e Periti industriali registrano le flessioni più contenute (57-56%), mentre per Architetti e Geometri i casi di mancato aggiornamento superano il 70% degli iscritti;
- La categoria degli Ingegneri consolida la presenza percentuale, passando dal 53% al 62% del totale degli iscritti;
- Le categorie di Agrotecnici, Chimici, Agronomi -forestali e Periti agrari subiscono una riduzione media dell’ordine del 90%.
Il sistema informatico dei Vigili del Fuoco per la gestione dei professionisti antincendio non ha sospeso automaticamente gli iscritti che non hanno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio al 26/08/2016, ma ne ha soltanto evidenziato lo “status di sospensione virtuale“, producendo un elenco separato che attende la ratifica della sospensione effettiva da parte dei singoli Ordini o Collegi professionali (per il tramite delle rispettive Segreterie).
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21 GIUGNO 2016: L’Analisi sull’aggiornamento dei professionisti dell’antincendio condotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, aggiornata al 9 giugno 2016, quindi a circa due mesi dalla scadenza del primo quinquennio di aggiornamento obbligatorio, delinea con buona approssimazione la consistenza degli elenchi dei professionisti dell’antincendio.
Leggi il documento completo elaborato dal CNI
Come sappiamo, la formazione e l’aggiornamento di questi professionisti sono attualmente regolati dal DM 05/08/2011 (e successiva circolare DCPREV n.7213 del 25/05/2012), che prevede che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti debbano frequentare corsi di aggiornamento per un totale di almeno 40 ore in 5 anni.
Secondo l’Analisi, la categoria degli ingegneri (che rappresenta la maggioranza assoluta dei professionisti antincendio) e quella dei periti industriali sono le più assidue nell’organizzazione e frequenza dei corsi, presentando anche un trend di offerta formativa maggiore di ogni altra categoria professionale.
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Nonostante questo, si prevede che circa il 65% degli ingegneri non adempieranno all’obbligo di aggiornamento entro la scadenza del 26 agosto 2016, e saranno quindi sospesi dagli elenchi finchè non avranno raggiunto le 40 ore richieste. E questa percentuale di abbandono sarà più marcata per tutte le altre categorie professionali, con l’eccezione dei periti industriali.
In particolare, secondo le stime del CNI, la più grande perdita di professionisti si registrerà tra gli architetti, che passeranno da circa 18 mila iscritti negli elenchi a meno di 4 mila. I geometri passeranno da circa 12 mila a non più di 3 mila, e rimarranno poche unità di chimici, periti agrari ed agronomi forestali. C’è la possibilità, poi, che la categoria degli agrotecnici non avrà più nessun rappresentante.
L’analisi ha messo in luce quindi lo scarso interesse per la materia, che potrebbe anche essere dovuto ad un aumento di complessità della stessa. C’è anche da sottolineare, però, che i corsi di aggiornamento organizzati probabilmente non erano sufficienti, soprattutto per quanto riguarda alcune categorie (ad esempio quella degli architetti).
La sospensione dagli elenchi del Ministero
Ma cosa significa la sospensione dagli elenchi? In molti casi, significa non poter lavorare. Sono molti, infatti, gli ambiti in cui solo i professionisti presenti negli elenchi del Ministero possono operare (come ad esempio la progettazione di impianti realizzati secondo standard internazionalmente riconosciuti), ancora di più le certificazioni che solo loro possono eseguire (come ad esempio quelle di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti).
La Rete delle Professioni Tecniche propone delle modifiche al DM 05/08/2011 sulla formazione, per cui è già stato esaminato un provvedimento in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Le proposte riguardano soprattutto l’accumulo di crediti da parte dei professionisti, per fare in modo che ci sia la possibilità di trasferimento dei crediti formativi accumulati in eccesso da un quinquennio all’altro, e che chi tenga lezioni in materia antincendio, o frequenti master o corsi ad elevata specializzazione, possa vedersi dei crediti riconosciuti.
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La Guida essenziale al Codice di prevenzione incendi, che accompagna i professionisti antincendio nell’elaborazione dei concetti principali di una normativa complessa e di sempre più ampia applicazione. Alla Guida è associata una sezione online dove saranno pubblicati gli approfondimenti e le analisi riferite alle prossime regole tecniche di futura pubblicazione.
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