Prevenzione incendi: il ruolo dell’addetto antincendio

In caso di emergenza l’addetto al Servizio di Prevenzione Incendi riveste un ruolo strategico. Quali sono i suoi compiti?

Tommaso Barone 22/12/17

Il suo compito è quello di vigilare e predisporre le necessarie misure di prevenzione degli incendi all’interno dei luoghi di lavoro e garantire il corretto funzionamento dei sistemi di protezione attivi. L’addetto antincendio si occupa in particolare del primo intervento in attesa dell’arrivo dei soccorsi, aiutando i presenti a raggiungere il luogo sicuro più prossimo.

Prevenzione incendi: compiti dell’adetto antincendio

L’incarico di addetto antincendio è regolamentato dalla legislazione in argomento e dall’art.6 del D.M. del 10/03/98. La nomina viene di prassi attribuita in occasione della Riunione Periodica (art. 35), necessaria per effettuare una adeguata valutazione dei rischi presenti nel contesto lavorativo. Secondo l’art. 43 comma 3 primo periodo del T. U. Sicurezza la designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.

L’addetto designato individua i rischi presenti nei luoghi di lavoro, effettua un controllo delle vie di esodo, mantiene in perfette condizioni di efficienza le attrezzature di protezione antincendio, controlla al termine delle normali attività aziendali l’interruzione dell’energia elettrica, effettua una verifica semestrale di estintori e idranti.

Tutti i controlli sui luoghi di lavoro e i dispositivi di sicurezza devono essere registrati  in un apposito registro, il cosiddetto Registro Verifiche Generali Antincendio, predisposto ai sensi dell’art. 4 e Allegato VI del DM 10/03/1998 – art. 5 com 2 del D.P.R. 37/98 – punto 12 del DM 26/08/92.

La regolare attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda in particolare:

  • Estintori;
  • Idranti;
  • Porte REI;
  • Uscite di Sicurezza;
  • Maniglioni Antipanico;
  • Illuminazione di emergenza;
  • Pulsanti di sgancio corrente elettrica;
  • Controllo, verifiche e manutenzione dell’impianto elettrico di terra;
  • Pulsanti di allarme;
  • Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi;
  • Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio;
  • Aereazioni dei vani degli impianti di sollevamento;
  • Dispositivi di primo soccorso

È opportuno ricordare che per essere efficaci le azioni di prevenzione incendi devono essere sostenute e condivise da tutto il personale. Per queste ragioni è importante riservare particolare attenzione alla formazione del personale addetto e di tutto il personale presente in azienda.

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

Nello stesso articolo sono indicati i contenuti dei corsi di formazione dedicati agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono strettamente collegati al livello di rischio di incendio individuato (alto, medio, basso).

>>> Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività scolastiche

Rischio basso

Appartengono a questa classe tutte le attività non classificabili a rischio, medio ed elevato. In questa tipologia di attività sono presenti sostanze poco infiammabili e le probabilità che si sviluppi un incendio sono scarse.

Rischio Medio

In questa categoria sono inclusi i luoghi di lavoro compresi nel DM 16/82 e nelle tabelle annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività a rischio elevato e i cantieri temporanei e mobili dove sono presenti sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rischio Alto

Rientrano in questa classe le industrie e i depositi di cui agli artt. 4 e 6 DPR 175/88, fabbriche e depositi esplosivi, centrali termoelettriche, impianti estrazione e di oli minerali e gas combustibili, depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq, attività commerciali ed espositive con superficie superiore a 10.000 mq, scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane,  impianti e laboratori nucleari, ospedali, scuole con oltre 1000 occupanti, alberghi con oltre 200 posti letto, uffici con oltre 1000 dipendenti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione e manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m, cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

L’omissione di tali obblighi normativi è sanzionata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 81/2008 con la pena massima dell’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro e non consente di procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

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