Prevenzione incendi per campeggi e altre strutture turistiche all’aria aperta, i chiarimenti

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno, con la Nota Ministeriale n. 11257/2016, del 16 settembre 2016, fornisce chiarimenti e indirizzi applicativi in merito al decreto ministeriale 28 febbraio 2014 che reca la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e esercizio delle strutture turistico – ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il Decreto si prefigge di minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la propagazione di un incendio all’interno e all’esterno della struttura ricettiva, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Leggi il testo della Nota Ministeriale n. 11257/2016

I chiarimenti appena forniti riguardano:

  • le distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata (p. to 5.1 Titolo I e p.ta B.2.3 Titolo II), per evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti;
  • l’illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione (p.to 6.1 Titolo I e R.4.4 Titolo II), perchè le persone presenti possano raggiungere l’area di sicurezza;
  • I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (Prospetto A3 Titolo II), che rientrano nella tipologia di unità abitative ‘tende con mezzo”;
  • Il divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative per le zone classificate D e E (Punto B. 2.3 Titolo II – Prescrizioni particolari e aggiuntive), al fine di mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone la rapida evacuazione dall’area e un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.

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Queste precisazioni seguono quelle che erano state emesse lo scorso anno (Circolare. n. 11002 del 12 settembre 2014), che mettevano in chiaro che:

  • i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • con “Sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo” si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale (si veda art. 6 co 1 e 2 lett. a).

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Redazione Tecnica

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