Prevenzione incendi asili nido: era oggi la scadenza per adeguarli

Gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data del 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido), avrebbero dovuto adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto 16 luglio 2014.

La scadenza per effettuare l’adeguamento infatti era fissata per oggi, 7 ottobre 2016. Il decreto lo prevede all’art. 6, comma 1, lettera a). Entro oggi avrebbe dovuto essere presentata la SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014, convertito in legge dalla L. 11/2015.

Prevenzione incendi, adeguamento delle altre scuole

Per quanto riguarda gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, invece, la scadenza è il 31 dicembre 2016 e vale per gli edifici esistenti alla data del 10 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 12/05/2016 – Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica).

Le scuole devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’Interno del 26/08/1992. Il D. Min. Interno prevedeva, in origine, che tutti gli edifici fossero adeguati entro il 1997. Dopo 19 anni di proroghe, siamo arrivati alla scadenza del 31 dicembre 2016.

La situazione reale al 2015

L’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, nell’agosto 2015 ha reso noto che oltre la metà degli edifici scolastici non sono stati adeguati.

Le difficoltà della normativa

Secondo l’Anci la norma contiene complessità che ne hanno reso difficile l’applicazione.

Si tratta di una normativa prescrittiva (che indica cioè dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti, etc, da adottare in sede di progettazione antincendio) il cui approccio è già stato abbandonato da molti paesi occidentali e sostituito con una normativa prestazionale “su misura” che indica gli obiettivi da raggiungere lasciando più libertà alla progettazione ingegneristica della sicurezza. Questo secondo approccio permette di raggiungere livelli di sicurezza maggiori, senza aumenti dei costi.

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Anche in Italia (Decreto Min. Interno 3 agosto 2015) è stato approvato un nuovo codice antincendio che ha introdotto l’approccio prestazionale, ma non può ancora essere applicato agli asili nido e alle scuole perché non è stato emanato lo specifico decreto relativo alla “regola tecnica verticale” per le attività scolastiche e per gli asili nido.

Il Ministero dell’Interno ha inviato una bozza al Miur del decreto specifico ma il Ministero dell’Istruzione, in accordo con tutti i soggetti partecipanti all’Osservatorio Nazionale per l’Edilizia Scolastica tra cui l’Anci, non licenzia il provvedimento perché non è convinto su un punto: il decreto non prevede un termine oltre il quale la vecchia normativa prescrittiva dovrà essere superata e mantiene in vigore due apparati normativi paralleli per un tempo indeterminato, anche per le nuove costruzioni. L’Anci ha tentato di promuovere le rettifiche in questo senso ma senza successo.

Le sanzioni per non aver adeguato l’edificio

A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia potranno fare sanzioni a carico degli enti locali per il mancato adeguamento di asili e scuole.

Redazione Tecnica

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