Il contributo di costruzione è spesso oggetto di contenzioso fra cittadini ed ufficio tecnico e, di conseguenza, rappresenta una materia sempre interessante nel panorama giurisprudenziale.
Segnaliamo ai lettori due recenti pronunce che ci offrono l’occasione per indagare meglio un aspetto molto importante, quello della prescrizione del contributo di costruzione.
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Indice
Consigliamo:
Casi pratici risolti Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: esonero e riduzione
Di notevole rilevanza pratica, la materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione) è molto spesso oggetto di difficoltà interpretative e di contenzioso, per quanto riguarda le problematiche relative alle richieste di esonero e riduzione. Questa nuovissima Guida operativa fornisce un’analisi puntuale della qualificazione e delle caratteristiche del contributo per il rilascio del permesso di costruire, nello specifico oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e ipotesi di esonero e riduzione.Nella seconda parte del testo vengono illustrati 45 casi pratici risolti, con commento esplicativo e opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.Mario Petrulli, avvocato esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; formatore, collabora con siti giuridici specializzati, riviste di settore (L’Ufficio Tecnico) e società di consulenza. Autore di molteplici pubblicazioni in materia. Titolare dello Studio Legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)
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La regola generale in materia di prescrizione
Come ricordato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 7 gennaio 2025, n. 69, gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale[1].
Con riferimento alle due componenti del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), la giurisprudenza[2] ha ricordato che la prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è, per entrambe le ipotesi, decennale; tuttavia, il diritto diventa esigibile e, pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere:
- per gli oneri urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio;
- per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, come disposto dall’art. 16, comma 3, del d.P.R. 380/2001[3].
Nel caso specifico analizzato dai giudici di Palazzo Spada, la pretesa del Comune era effettivamente prescritta atteso che i titoli edilizi erano stati rilasciati il 22 ottobre 2007 e, quanto agli oneri di urbanizzazione, solo il 7 marzo 2019 (ossia, ben oltre i dieci anni) il Comune ne chiedeva il pagamento.
La decorrenza della prescrizione nel caso degli oneri concessori a rate
Il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 2 gennaio 2025, n. 67, si è occupata della decorrenza della prescrizione nel caso degli oneri concessori a rate.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c., “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; per cui, in presenza di rate degli oneri concessori connotate ciascuna da un proprio preciso termine di scadenza dettato nell’univoco interesse del debitore (rendendosi comunque applicabile sul punto anche la presunzione dettata dall’art. 1184 c.c.), la circostanza che i relativi pagamenti non possano essere pretesi prima (cfr. art. 1185 c.c.: “il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore“) comporta che il corso della prescrizione possa prendere a decorrere solo con la maturazione delle scadenze medesime[4].
I giudici laziali hanno anche evidenziato che:
- ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori, non potranno prendersi in considerazione provvedimenti come l’approvazione di una variante o, ancora, la proroga del termine previsto nel permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori, non avendo tali atti, né la forma né la sostanza di vere e proprie intimazioni di pagamento, ai sensi dell’art.2943 c.c.;
- allo stesso modo, non potrà ascriversi rilievo interruttivo, ai sensi dell’art. 2944 c.c., nemmeno al pagamento degli oneri di urbanizzazione, poiché l’obbligazione concernente la sanzione sugli oneri di urbanizzazione è distinta ed autonoma rispetto a quella avente per oggetto i predetti oneri, considerato, anche, che le rispettive causali sono diverse così come i corrispondenti crediti che, in quanto diritti eterodeterminati, sono soggetti a differenti termini di prescrizione, ovvero: decennale per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione[5], e quinquennale per quanto attiene alle annesse sanzioni per tardivo pagamento dei primi[6].
Suggeriamo:
Note
[1] Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12.
Come evidenziato dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 26 febbraio 2024, n. 102, il termine di prescrizione delle sanzioni per il ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è, invece, di 5 anni (“Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 28 aprile 2023, n. 4325; TAR Basilicata, sez. I, sent. 22 gennaio 2015, n. 64), il termine di prescrizione delle sanzioni ex art. 42, comma 2, DPR n. 380/2001, irrogate per il ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione, è di 5 anni, in quanto a tali sanzioni si applica l’art. 28 L. n. 689/1981, il quale statuisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni”, poiché l’art. 12 della stessa L. n. 689/1981 stabilisce espressamente che gli artt. 1-43 di tale Legge “si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”, cioè per tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, tra le quali risultano comprese anche quelle, conseguenti al ritardato pagamento dei contributi afferenti il permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., anche al pagamento degli interessi legali si applica la prescrizione quinquennale.”)
[2] TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 8 giugno 2024, n. 1736.
[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 dicembre 2023, n. 11022.
[4] Cass. civ., sez. VI, sent. 25 gennaio 2018, n. 1947.
[5] TAR Piemonte, sez. II, sent. 8 luglio 2014, n. 1168.
[6] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 16 aprile 2014, n. 2170; TAR Umbria, sent. 20 dicembre 2013, n. 567.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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