Il preposto nelle attività di appalto e subappalto: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

È sempre obbligatorio per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indicare al committente il preposto, che deve essere scelto tra il personale in grado di adempiere alle sue funzioni. Il project manager della commessa non può svolgere tale ruolo se non è presente sul luogo di lavoro

L’Interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti fondamentali riguardo l’obbligo di individuazione del preposto in attività svolte in regime di appalto o subappalto.

Con l’interpello, si chiarisce definitivamente che l’individuazione del preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto e subappalto, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.

Inoltre, la persona designata deve essere presente fisicamente sul luogo di lavoro e in grado di adempiere effettivamente alle funzioni e agli obblighi previsti dalla normativa. Questo rafforza ulteriormente il ruolo del preposto come figura centrale per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Riportiamo le indicazioni fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Analizziamo di seguito nel dettaglio.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Consigliamo la lettura

FORMATO CARTACEO

La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Obbligo di individuazione del preposto

Uno dei principali obblighi che emerge dall’Interpello riguarda l’individuazione, da parte dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, di un preposto da comunicare al datore di lavoro committente.

Tale figura è necessaria per garantire la corretta attuazione delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere designata in ogni attività appaltata o subappaltata.

L’articolo 26 del D. Lgs. 81/08, modificato dal Decreto-Legge n. 146/2021, prevede che l’individuazione del preposto sia sempre obbligatoria.

Pertanto la presenza di un preposto è richiesta, a meno che non vi sia una specifica esenzione giustificata dalla modesta complessità organizzativa dell’attività.

Caratteristiche e funzioni del preposto

Il preposto è definito dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/08 come “la persona che sovrintende all’attività lavorativa e ne garantisce la corretta esecuzione, controllando che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione”. Questa figura ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.

In particolare, l’articolo 19 del D. Lgs. 81/08 dettaglia gli obblighi del preposto, che includono:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
  • segnalare al datore di lavoro eventuali deficienze nei dispositivi di sicurezza o altre situazioni di pericolo;
  • interrompere le attività dei lavoratori in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza.

Chiarimenti sull’individuazione del preposto

Uno dei quesiti posti alla Commissione riguardava l’obbligatorietà di individuare un preposto anche quando l’attività viene svolta da un unico lavoratore o da due lavoratori che operano autonomamente senza esercitare funzioni di vigilanza reciproca. La Commissione ha chiarito che, anche in questi casi, è obbligatoria la nomina di un preposto. Se l’attività è svolta da un solo lavoratore, le funzioni di preposto vengono assunte dal datore di lavoro, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.
 
Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di designare come preposto una persona che non sia fisicamente presente sul luogo di lavoro, come il responsabile della commessa o il project manager. La Commissione ha ribadito che il preposto deve essere presente sul luogo in cui si svolgono le attività e deve poter adempiere concretamente alle funzioni di vigilanza e controllo. Designare una persona che non si reca sul luogo di lavoro non è compatibile con i requisiti normativi.

Obblighi datori di lavoro

La normativa sottolinea l’importanza del ruolo del preposto per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il personale incaricato di svolgere tale funzione. Questo obbligo è rafforzato dall’articolo 55 del D. Lgs. 81/08, che prevede sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni sull’individuazione del preposto.
 
L’Interpello n. 4/2024 ribadisce quindi che il datore di lavoro deve assicurarsi che la persona designata come preposto possa effettivamente svolgere le sue funzioni.

Infine, la Commissione evidenzia il caso dei ponteggi. In considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Iscriviti alla newsletter Il preposto nelle attività di appalto e subappalto: chiarimenti dal Ministero del Lavoro aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento