L’Interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti fondamentali riguardo l’obbligo di individuazione del preposto in attività svolte in regime di appalto o subappalto.
Con l’interpello, si chiarisce definitivamente che l’individuazione del preposto è sempre obbligatoria nelle attività di appalto e subappalto, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
Inoltre, la persona designata deve essere presente fisicamente sul luogo di lavoro e in grado di adempiere effettivamente alle funzioni e agli obblighi previsti dalla normativa. Questo rafforza ulteriormente il ruolo del preposto come figura centrale per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Riportiamo le indicazioni fornite dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Analizziamo di seguito nel dettaglio.
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Indice
Obbligo di individuazione del preposto
Uno dei principali obblighi che emerge dall’Interpello riguarda l’individuazione, da parte dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, di un preposto da comunicare al datore di lavoro committente.
Tale figura è necessaria per garantire la corretta attuazione delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere designata in ogni attività appaltata o subappaltata.
L’articolo 26 del D. Lgs. 81/08, modificato dal Decreto-Legge n. 146/2021, prevede che l’individuazione del preposto sia sempre obbligatoria.
Pertanto la presenza di un preposto è richiesta, a meno che non vi sia una specifica esenzione giustificata dalla modesta complessità organizzativa dell’attività.
Caratteristiche e funzioni del preposto
Il preposto è definito dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/08 come “la persona che sovrintende all’attività lavorativa e ne garantisce la corretta esecuzione, controllando che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza e utilizzino i dispositivi di protezione”. Questa figura ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.
In particolare, l’articolo 19 del D. Lgs. 81/08 dettaglia gli obblighi del preposto, che includono:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- segnalare al datore di lavoro eventuali deficienze nei dispositivi di sicurezza o altre situazioni di pericolo;
- interrompere le attività dei lavoratori in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza.
Chiarimenti sull’individuazione del preposto
Uno dei quesiti posti alla Commissione riguardava l’obbligatorietà di individuare un preposto anche quando l’attività viene svolta da un unico lavoratore o da due lavoratori che operano autonomamente senza esercitare funzioni di vigilanza reciproca. La Commissione ha chiarito che, anche in questi casi, è obbligatoria la nomina di un preposto. Se l’attività è svolta da un solo lavoratore, le funzioni di preposto vengono assunte dal datore di lavoro, poiché un lavoratore non può essere preposto di sé stesso.
Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di designare come preposto una persona che non sia fisicamente presente sul luogo di lavoro, come il responsabile della commessa o il project manager. La Commissione ha ribadito che il preposto deve essere presente sul luogo in cui si svolgono le attività e deve poter adempiere concretamente alle funzioni di vigilanza e controllo. Designare una persona che non si reca sul luogo di lavoro non è compatibile con i requisiti normativi.
Obblighi datori di lavoro
La normativa sottolinea l’importanza del ruolo del preposto per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il personale incaricato di svolgere tale funzione. Questo obbligo è rafforzato dall’articolo 55 del D. Lgs. 81/08, che prevede sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni sull’individuazione del preposto.
L’Interpello n. 4/2024 ribadisce quindi che il datore di lavoro deve assicurarsi che la persona designata come preposto possa effettivamente svolgere le sue funzioni.
Infine, la Commissione evidenzia il caso dei ponteggi. In considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
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