Il POS è obbligatorio in caso di fornitura di calcestruzzo?

La Cassazione, con la sentenza n. 536/2025, ha ribadito che il POS non è obbligatorio per la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere, salvo il coinvolgimento attivo nella posa in opera del materiale

L’obbligo del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nei cantieri edili è spesso oggetto di dibattito.

La recente sentenza n. 536/2025 della Cassazione Penale, Sez. III, ha chiarito alcuni aspetti cruciali, confermando che il POS non è obbligatorio per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.

Vediamo nel dettaglio le motivazioni di questa decisione e i casi in cui invece è richiesto.

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Indice

Quando è obbligatorio il POS?

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 536/2025, ha ribadito un principio già affermato in precedenza: affinché una ditta fornitrice di calcestruzzo sia tenuta alla redazione del POS, deve partecipare attivamente alla posa in opera del materiale.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la mera consegna del calcestruzzo non equivale alla sua installazione e pertanto non rientra negli obblighi di sicurezza tipici delle imprese esecutrici di lavori in cantiere.

Perché vi sia posa in opera, occorre un quid pluris, cioè un’azione aggiuntiva rispetto alla semplice fornitura. Questo si verifica quando i dipendenti della ditta fornitrice non si limitano a consegnare il calcestruzzo ma prendono parte attiva nella sua distribuzione e lavorazione.

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Quando la fornitura diventa posa in opera?

La sentenza, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 e la nota INL n. 1753/2020, ha chiarito che i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se:

  • dirigono materialmente il getto del calcestruzzo, determinando in modo attivo la sua distribuzione;
  • manovrano e posizionano attrezzature come la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa;
  • provvedono alla distribuzione omogenea del conglomerato cementizio, garantendo il rispetto delle regole dell’arte per la lavorazione del materiale.

In questi casi, la ditta fornitrice non è più solo un fornitore, ma diventa un soggetto che partecipa attivamente ai lavori di cantiere. Di conseguenza, è tenuta alla redazione del POS e agli obblighi di sicurezza previsti per le imprese esecutrici.

Quando si tratta di mera fornitura del calcestruzzo?

Secondo la Cassazione, la fornitura di calcestruzzo rimane mera fornitura quando:

  • i dipendenti della ditta fornitrice si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione;
  • il braccio della pompa viene direzionato da remoto o da cabina, senza che gli operatori manovrino direttamente il terminale in gomma.

In questi casi, la ditta fornitrice non svolge un ruolo attivo nei lavori di cantiere e non è obbligata a predisporre il POS.

Mera fornitura, esclusa dalla patente a crediti

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la patente a crediti prevista dall’articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo sono escluse dall’obbligo della patente a crediti, in quanto non svolgono attività diretta nei cantieri.

Questa esclusione conferma ulteriormente che le aziende che si limitano alla consegna del materiale non possono essere equiparate alle imprese esecutrici di lavori e, pertanto, non sono soggette a determinati obblighi di sicurezza, come il POS.

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Redazione Tecnica

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