Piscina non pertinenziale, serve il permesso di costruire?

Gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire. Una recente sentenza

Mario Petrulli 31/07/23
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Serve il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina non pertinenziale?

Una piscina in vetroresina avente una superficie di circa 99 mq, per la funzione permanente assolta, l’estensione e la tecnica costruttiva (realizzazione di un massetto in cemento, posa della vasca e riporto di terreno sino a sfioro del bordo), comporta una trasformazione rilevante del territorio in cui è collocata, sì che appare allo scopo indispensabile il rilascio di un permesso di costruire: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 13 luglio 2023, n. 544 [1].

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Nel caso specifico, in particolare, secondo i giudici non poteva ritenersi la natura pertinenziale della piscina in discorso, considerato che la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica, dal momento che il manufatto pertinenziale deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico[2].

Abbiamo affrontato l’argomento anche nell’articolo Piscina prefabbricata, pertinenza o nuova costruzione? Da cosa dipende

Pertanto, gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire[3].

Tale criterio è stato applicato, alla stregua di una valutazione condivisa dal collegio, anche con specifico riguardo alla realizzazione di una piscina nell’area adiacente a una costruzione preesistente, la quale, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede, non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, con susseguente necessità del permesso di costruire[4].

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La segnalata sentenza dei giudici laziali rappresenta una conferma del noto orientamento secondo cui, in generale, una piscina di ampie dimensioni non è mai qualificabile come una mera pertinenza e richiede il permesso di costruire, come nelle seguenti ipotesi concrete tratte dalla casistica giurisprudenziale:

  • una piscina completamente interrata delle dimensioni di 4,00 metri x 5,00 metri con profondità 1,50, che consentono di qualificare l’opera, a tutti gli effetti, come nuova costruzione atta a comportare una permanente trasformazione dei luoghi e da autorizzare con permesso di costruire, e non come manufatto di modesta entità privo di autonomia funzionale” (TAR Piemonte, sez. II, sent. 5 aprile 2023, n. 315);
  • una piscina interrata avente una superfice totale di circa 62,50 mq, non può essere ascritta al novero degli “interventi di manutenzione straordinaria” e degli “interventi minori” ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, rientrando invece nel novero degli interventi di nuova costruzione: ne deriva che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 cit., per la relativa edificazione è richiesto il permesso di costruire, trattandosi di attività qualificabile come intervento di nuova costruzione, che comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” (TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 26 maggio 2022, n. 845);
  • una piscina privata, scoperta e a scopo ricreativo, in parte interrata (circa mt. 1,00) ed in parte fuori terra (circa mt. 0,50) delle dimensioni di mq 25.20 (mt. 5,60 X 4,50) e un’altezza costante pari a mt. 1,35” (TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 18 gennaio 2022, n. 76);
  • una piscina delle dimensioni di mt 11,00×6,40x H. max 2,32” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 21 dicembre 2020, n. 6324).

Leggi anche Accatastamento piscina pertinenziale: cosa deve fare il tecnico incaricato?

Al contrario, la natura pertinenziale della piscina è stata riconosciuta nelle seguenti ipotesi:

  • Una piscina fuori terra delle dimensioni di ml 6,00×4,00 appoggiata al suolo su un letto di sabbia e rivestita mediante un soppalco esterno da giardino in legno ed una casetta in legno delle dimensioni di ml 2,50×2,50 su basamento di calcestruzzo sono assimilabili ad elementi di arredo pertinenziale di un edificio giusto l’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380” (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 7 ottobre 2021, n. 546);
  • La realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell’ambito delle pertinenze […] Ciò che rileva, infatti, è che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l’opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell’opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale” (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 441);
  • Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all’uso effettivo e quotidiano del proprietario dell’immobile principale” (TAR Liguria, sez. I, sent. 21 luglio 2014, n. 1142; cfr: TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 1° giugno 2018, n. 931; sez. II, sent. 14 gennaio 2019, n. 40; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 aprile 2014, n. 1951).

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[1] In termini v. Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 30 marzo 2023, n. 3309.

[2] TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 2780.

[3] TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 2780; sez. VIII, 10 maggio 2018, n. 3115.

[4] TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 2780; sez. II, 30 maggio 2018, n. 3569; sez. III, 30 marzo 2018, n. 2033; sez. III, 11 gennaio 2018, n. 194; sez. VII, 16 marzo 2017, n. 1503.

Immagine: iStock/StockPlanets

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