Secondo l’articolo 36 del d.P.R. 380/2011 il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.
Così ha precisato la sentenza del TAR Lombardia 11 gennaio 2012, n. 11
I giudici sono intervenuti a seguito di un ricorso all’esame dell’ Azienda agricola Albergati Giovan Angelo & C. S.S. per chiedere l’annullamento degli atti con cui il Comune di Suisio – nel rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sine titulo, in zona agricola, di un capannone prefabbricato ad uso deposito attrezzi e derrate agricole – ha richiesto il pagamento dell’oblazione, determinata in complessivi € 61.923,10.
La ricorrente afferma – si precisa nella sentenza – che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientrerebbe nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 LR 12/05 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37del DPR n. 380/01 il quale non prevede l’oblazione.
Inoltre afferma che – quand’anche fosse applicabile l’art. 36 del DPR n. 380/01 -non sarebbe comunque dovuto il pagamento dell’oblazione, in quanto proprio l’art. 36 rimanda all’art. 16 del T.U. edil. che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 3, vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione sicché opererebbe la gratuità spettante agli imprenditori agricoli in forza dell’art. 62 della L.R. n. 12/05.
Per igiudici del TAR i due motivi debbono essere disaminati congiuntamente e bisogna partire dalla disciplina regionale in tema di attività edificatoria.
“L’art. 60 della L.R. n. 12/2005 dispone espressamente – al primo comma – che “Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire;” – spiegano – . L’intervento in questione è costituito dalla costruzione ex novo di un capannone prefabbricato in cemento armato, sicchè risulta un fuor d’opera il richiamo alla disciplina di cui all’art. 62 della L.R. n. 12/05 che attiene a interventi sull’esistente e di piccole dimensioni”.
“Una volta chiarito – agigungono i giudici – che l’intervento edilizio in questione non era assentibile a mezzo dichiarazione d’inizio d’attività, va rilevata la necessaria applicabilità alla fattispecie della disposizione in tema di rilascio di permesso in sanatoria dettata dall’art. 36 del T.U. edil.
Il ricorso non è fondato.
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