Permesso di costruire: la trasformazione mediante pavimentazione in calcestruzzo

Nella vicenda decisa dalla settima sezione del TAR Campania (Napoli) con la sentenza n. 4639 del 1 settembre 2014, è stata affrontata la questione relativa alla necessità di permesso di costruire nel caso di opere di sbancamento (con la seguente consistenza: lunghezza metri lineari 31,50 circa, larghezza media metri 8,80 circa, per una superficie di 277 mq circa) e nella successiva pavimentazione dell’area con massetto in calcestruzzo. Il TAR, ha affermato che tali opere hanno indubbiamente mutato la conformazione urbanistica del territorio e, come tali, richiedevano il preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del D.p.r. n. 380/2001 oltre che della autorizzazione paesaggistica trattandosi di zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in virtù del d.m. 22 dicembre 1965 recante dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497.

Per approfondire la questione risulta molto utile consultare il volume edito da Maggioli Editore intitolato Abusi e reati edilizi. L’opera (redatta dall’autore di questo articolo Nicola D’Angelo, ndr) aggiornata al D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in L. 23 marzo 2014, n. 80, intende offrire un quadro organico ed approfondito delle violazioni del diritto urbanistico con particolare riferimento agli aspetti di natura penale e processuale penale, con frequenti collegamenti alla recente giurisprudenza.

I giudici amministrativi hanno evidenziato come tale conclusione sia coerente con gli approdi della giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4 maggio 2012 n. 2044; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 23 aprile 2009 n. 2141; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 ottobre 2003 n. 12922; TAR Piemonte, 14 dicembre 2005 n. 4057; TAR Lazio, Roma, 8 maggio 2002, n. 4039; TAR Sicilia, Palermo, 25 maggio 2005 n. 883) secondo cui occorre il titolo concessorio per tutte le opere che modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessaria una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza per l’armonioso sviluppo dell’aggregato urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, pur in assenza di opere in muratura, dando luogo a modificazione della precedente conformazione di una determinata area e dell’ambiente circostante.

Inoltre, com’è noto, nelle zone soggette a vincoli di cui al d. lgs. n. 42/2004 ogni intervento non rientrante tra quelli di cui all’art. 149 deve essere preceduto da specifica autorizzazione paesaggistica e, in assenza di quest’ultima, le opere senza titolo debbono essere ridotte in pristino ai sensi dell’art. 167 dello stesso decreto legislativo.

Analogo provvedimento è previsto dal Testo Unico dell’Edilizia nella parte in cui l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che “il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi“.

Nicola D’Angelo

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