Permesso di costruire, il silenzio assenso si forma anche tramite PEC

Il silenzio-assenso sulla domanda di rilascio di permesso di costruire si forma anche nel caso l’istanza sia stata inviata per via telematica (c.d. PEC), ma occorre che la stessa sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis l’accoglimento qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa.

Nella vicenda decisa dal TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara – con la sentenza n. 347/2014 del 4 luglio 2014, è stata affrontata la questione relativa alla validità di una domanda di permesso di costruire presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) laddove il Comune, ricevuta l’istanza, aveva fatto richiesta di invio in forma cartacea di tutta la documentazione progettuale, con l’avvertimento che “in mancanza, decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, si procederà all’archiviazione della senza ulteriore comunicazione” archiviazione, poi, di fatto adottata.

I giudici abruzzesi hanno dato atto del quadro normativo segnalando sia l’applicabilità delle norme sul silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire (ex art. 20 comma 8 del D.P.R. 3802001 così come modificato dall’art. del DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011, n. 106) sia che la domanda di rilascio del permesso di costruire può legittimamente essere inviata anche (e solo) per via telematica (art. 38 DPR 445/2000).

Tuttavia il TAR ha respinto il ricorso volto a far dichiarare l’intervenuto provvedimento tacito segnalando un’irregolarità nella presentazione dell’istanza e precisando che la formazione del silenzio assenso postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis l’accoglimento della stessa ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa.

In particolare, premessa una ricostruzione della disciplina di riferimento, il TAR evidenzia come la richiesta di permesso di costruire debba essere presentata e sottoscritta dal titolare del diritto di proprietà (o di altro titolo idoneo) e tale domanda debba contenere una autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti, alla quale deve essere necessariamente allegata “una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore”; tale copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Nell’ipotesi in cui il richiedente il titolo edilizio deleghi altro soggetto a presentare l’istanza, tale potere di rappresentanza – in base all’art. 3-bis dell’art. 38 del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) – può essere “validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui” al terzo comma dello stesso art. 38, cioè mediante un atto “sottoscritto dall’interessato”, che deve essere presentato “unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”, atti questi che “possono essere inviati per via telematica”.

Quando la domanda di permesso di costruire viene presentata – come si era verificato nel caso sottoposto al giudizio del TAR – da un tecnico a ciò incaricato, è necessario per un verso che alla domanda debba essere allegata la documentazione di conferimento del potere di rappresentanza e per altro verso che, ove il proprietario effettui delle autodichiarazioni da allegare alla richiesta di permesso di costruire, che tale autodichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; con la conseguenza che tale mancata allegazione renda l’atto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

Nella specie la domanda è stata firmata dal legale rappresentante della società ricorrente, ma è stata presentata tramite PEC dal progettista, senza che a tale domanda fossero stati allegati la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (cioè del rappresentante legale della società ricorrente) e l’atto di conferimento al tecnico del potere di rappresentanza.

Nicola D’Angelo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento