Periodo di prova: cosa prevedono i CCNL dell’edilizia?

Nel corso della prova entrambe le parti possono interrompere il contratto senza fornire alcuna motivazione né preavviso. Ecco cosa prevedono i CCNL dell’edilizia, per i settori artigianato, cooperative e industria, PMI – Confapi e PMI- Confimi

Paolo Ballanti 10/07/24

Il periodo di prova permette a datore lavoro e dipendente di sperimentare la reciproca convivenza in azienda, prima che il contratto di lavoro diventi definitivo.

Nel corso della prova entrambe le parti possono interrompere il contratto senza fornire alcuna motivazione né preavviso. Al termine del periodo di sperimentazione il contratto si intende definitivamente costituito e potrà essere interrotto applicando la normativa ordinaria su licenziamenti e dimissioni.

La durata della prova, nel corso della quale il rapporto si svolge regolarmente, è fissata in un tetto massimo dalla legge, pari a:

  • sei mesi per tutti i lavoratori;
  • tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.

I contratti collettivi nazionali di lavoro intervengono disciplinando (nel rispetto dei limiti citati) la durata massima del preavviso (distinta di norma in base al livello di inquadramento del dipendente) e le modalità di calcolo dei giorni, se da intendersi di calendario o di effettivo lavoro.

I CCNL dell’edilizia, per i settori artigianato, cooperative e industria, PMI – Confapi e PMI- Confimi non sono da meno in termini di regolamentazione della prova.

Analizziamo in dettaglio cosa prevedono.

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Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Edilizia artigianato

L’articolo 3 del CCNL Edilizia artigianato, stipulato in data 23 luglio 2008 e in vigore dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024, contempla per gli operai un periodo di prova non superiore a:

  • 35 giorni di lavoro per operai di quarto livello;
  • 30 giorni di lavoro per operai specializzati;
  • 25 giorni di lavoro per operai qualificati;
  • 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai.

L’assunzione degli autisti alla conduzione e al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni.

Esenzione dal periodo di prova
Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa per le medesime mansioni, relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest’ultimo non sia stato risolto da oltre tre anni.

Superamento del periodo di prova
Il periodo di prova, una volta superato, è considerato nel computo dell’anzianità aziendale dell’operaio.

Si può sospendere il periodo di prova?
Il periodo di prova si sospende in caso di assenza per malattia. In queste situazioni l’operaio sarà ammesso a continuare la prova qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Cosa cambia per gli impiegati?
Con esclusivo riferimento agli impiegati (articolo 46) il periodo di prova non può essere superiore a:

  • 6 mesi per gli impiegati di settimo livello (categoria super);
  • 5 mesi per gli impiegati di sesto livello (categoria prima);
  • 3 mesi per gli impiegati di quinto livello (seconda categoria) e gli assistenti tecnici di quarto livello;
  • 2 mesi per il personale di quarto, terzo, secondo e primo livello.

Edilizia cooperative

Il CCNL Edilizia cooperative del 24 giugno 2008, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, sul periodo di prova per gli operai (articolo 43) disciplina le seguenti soglie:

  • 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello;
  • 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati;
  • 25 giorni di lavoro per i qualificati;
  • 15 giorni di lavoro per gli altri operai.

Per gli altri aspetti (superamento, esenzione e sospensione del periodo di prova) si rinvia a quanto descritto per l’accordo collettivo Edilizia Artigianato, eccezion fatta per un’ulteriore ipotesi di sospensione, prevista se si verificano infortuni sul lavoro o malattie professionali. In queste situazioni il periodo di prova “resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell’infortunio” (articolo 43).

Impiegati
Per gli impiegati, il contratto collettivo prevede i seguenti limiti di durata della prova (articolo 78):

  • 6 mesi per i dipendenti inquadrati in prima categoria super, prima categoria, seconda categoria;
  • 3 mesi per gli impiegati di quarto livello e di terza categoria, quarta categoria e quarta categoria primo impiego.

Edilizia industria

Il contratto collettivo Edilizia Industria del 19 aprile 2020, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, sul periodo di prova degli operai (articolo 2) e degli impiegati (articolo 42) ricalca quanto descritto per il settore cooperative.

Da notare, per gli impiegati, che, in caso di risoluzione del rapporto, nel corso della prova, per volontà del datore di lavoro, dev’essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Edilizia PMI – Confapi e PMI – Confimi

Il CCNL del 1° luglio 2008 Edilizia PMI – Confapi e quello del 28 ottobre 2013 Edilizia PMI – Confimi prevedono entrambi, rispettivamente agli articoli 2 e 43, i seguenti periodi di prova per operai e impiegati:

  • 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello;
  • 25 giorni di lavoro per gli operai specializzati;
  • 20 giorni di lavoro per i qualificati;
  • 10 giorni di lavoro per gli altri operai.

Con riguardo agli impiegati invece operano i seguenti tetti massimi:

  • 6 mesi per gli impiegati di prima categoria super;
  • 5 mesi per gli impiegati di prima categoria;
  • 3 mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto livello;
  • 2 mesi per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego.
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