L’articolo 126 del d.lgs. 36/2023, come modificato dall’articolo 45 del d.lgs. 209/2024, disciplina l’applicazione delle penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e la previsione di premi di accelerazione.
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Aggiornata allo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale (compresi il recentissimo decreto infrastrutture n. 73/2025 e il c.d. “correttivo appalti”, d.lgs. 209/2024), la VI edizione di questa apprezzatissima opera guida il professionista nella corretta esecuzione delle procedure, redazione degli atti e svolgimento delle attività necessarie alla mansione di Direttore dei Lavori.Arricchita dalle parti di commento e dalla giurisprudenza di settore, la trattazione illustra il quadro normativo di riferimento, gli adempimenti e responsabilità e gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.Completo di tabelle, schemi esplicativi, note, il testo individua le criticità più ricorrenti nell’esercizio dell’incarico e fornisce soluzioni d’immediata applicazione. Tra le novità si segnalano il glossario aggiornato, vera e propria appendice tecnica dove sono raccolti ed esposti in ordine alfabetico i termini che costituiscono un riferimento per tutti gli operatori impegnati in questo settore rendendo immediata la conoscenza o la verifica del significato di alcuni termini utilizzati nello svolgimento dell’attività quotidiana, soprattutto in cantiere, e una raccolta di decine di moduli editabili, fondamentali per l’attività di controllo e direzione propria della D.L. Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.
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Penali per il ritardo
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’esecutore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali (cronoprogramma).
Rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 50/2016, ora le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nella costruzione della procedura che determinerà l’applicazione delle penali le figure impegnate sono soprattutto:
- il direttore dei lavori;
- il Responsabile unico del procedimento.
Nel primo caso si tratta del soggetto tecnico che, in occasione di ritardi di entità tale da non poter essere recuperati deve informare il Rup per concertare insieme le misure da adottare.
Nel secondo caso si tratta della figura di coordinamento, per quello specifico intervento, della stazione appaltante che ha la funzione di valutare i termini del ritardo e definire, insieme al direttore dei lavori, le azioni da avviare comprese quelle che vorrà concordare con la stessa stazione appaltante rispetto alle problematiche legate al contratto di esecuzione delle opere.
Sull’applicazione delle penali, come previsto dall’articolo 21, comma 3 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, rispetto alle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva, si pronuncia anche il collaudatore nella sua relazione riservata.
La premialità obbligatoria e facoltativa
Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede (ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lett. “a” e “b” del d.lgs. 36/2023 – correttivo) nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, nei casi in cui l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.
L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, ai giorni di anticipo e in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive ed è corrisposto alla conclusione delle operazioni di collaudo.
Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante riconosce, obbligatoriamente,un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo, relativo alla tempistica contrattuale, si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
Nel caso di servizi e forniture è possibile prevedere nel bando il riconoscimento di una premialità a condizione che sia compatibile con l’oggetto dell’appalto.
Tabella di sintesi della premialità
Tipologia | Condizione | Rif. normativi |
Premialità sociale/contratti collettivi | Obbligatoria | art. 57 c. 1 e 2-bis, All. II.3, d.lgs. 36/2023 – art. 21 del d.lgs. 209/2024 |
Premio di accelerazione | Obbligatorio per lavori Facoltativo per servizi e forniture | art. 126, comma 2, d.lgs. 36/2023 – art. 45 del d.lgs. 209/2024 |
Materiali sostenibili | Facoltativa | art. 108, c. 7 d.lgs. 36/2023 – art. 36 del d.lgs. 209/2024 |
Premialità sociale
Per quanto riguarda la previsione di meccanismi e strumenti premiali di cui all’articolo 57, comma 2-bis inserito dall’articolo 87 del d.lgs. 209/2024 per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, l’allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi e negli avvisi di gara, delle clausole (obbligatorie) dirette all’inserimento, come requisiti necessari o premiali.
Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato come specificato al comma 5 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 secondo dei requisiti che consentano di costruire una griglia di criteri adeguati alla selezione dell’affidatario.
Materiali sostenibili
Le modifiche introdotte dall’articolo 36 del d.lgs. 209/2024 all’articolo 108, comma 7 del d.lgs. 36/2023 prevedono la possibilità, negli appalti di forniture e negli appalti misti, di inserire nei bandi di gara, avvisi o inviti dei criteri premiali per favore la fornitura di prodotto da costruzione che rientrino in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione dei gas serra.
Queste specifiche obbligatorie e facoltative costituiscono un altro passaggio, ancora iniziale, ma che permette alle stazioni appaltanti che decidessero di predisporre degli affidamenti sui quali far pesare gli aspetti qualitativi rispetto alle condizioni che, prima del codice vigente, hanno visto gare di progettazione affidate al minor prezzo, con offerte al ribasso del 40-50%, e i risultati di gestione dei lavori e di qualità delle opere che sono tristemente evidenti.
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