Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta una priorità strategica per l’Italia. Tuttavia, la realizzazione degli impianti – in particolare in ambiti urbanistici sensibili come i centri storici – comporta inevitabili tensioni con altri interessi pubblici, come la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale.
La giurisprudenza è quindi chiamata a trovare un equilibrio tra queste esigenze, garantendo che lo sviluppo energetico non avvenga a discapito dell’identità e della bellezza dei luoghi.
A tal proposito analizziamo la Sentenza n. 2808/2025 (scaricabile a fine articolo), attraverso la quale il Consiglio di Stato si è espresso in merito al caso del Comune di Firenze. L’intervento proposto dagli appellanti comprende l’esecuzione di opere sul fabbricato ubicato all’interno dei “centri storici minori /borghi storici (Zona A)” del Regolamento urbanistico comunale, con classificazione “Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”. Il fabbricato risulta inserito in un’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al d.m. 23/12/1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio di Monte Morello”.
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Indice
La svolta della giurisprudenza
Con la sentenza n. 2808 del 2 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha segnato un passaggio fondamentale nell’evoluzione di questo equilibrio. Il caso riguardava il diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per l’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato in un centro storico sottoposto a vincolo.
Accogliendo il ricorso presentato, il Consiglio ha stabilito che le opere per la produzione di energia rinnovabile sono da considerarsi di pubblica utilità. Questo significa che, pur riconoscendo l’ampio margine di discrezionalità tecnica della Soprintendenza, le motivazioni per il rigetto dell’intervento devono essere particolarmente rigorose e specifiche.
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Il criterio della compatibilità paesaggista
Nella motivazione, i giudici sottolineano che la percezione del fotovoltaico come elemento di disturbo visivo non può più essere considerata una valutazione assoluta. Occorre invece valutare attentamente “le modalità di inserimento” degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico circostante.
La sentenza evidenzia che l’installazione di pannelli può essere ritenuta inammissibile solo se ricade in quelle “aree non idonee” individuate espressamente dalla normativa regionale.
Al di fuori di tali casi, ogni progetto deve essere valutato singolarmente, sulla base di criteri di compatibilità estetica e funzionale, favorendo soluzioni che armonizzino tecnologia e tutela del patrimonio.
OK ai pannelli fotovoltaici in centro storico
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ribaltando la decisione del TAR Toscana.
I giudici hanno ritenuto che il diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza fosse illegittimo per diverse ragioni fondamentali.
Innanzitutto, la motivazione era carente e generica, senza considerare le specifiche caratteristiche dell’intervento. Il Consiglio ha evidenziato come la Soprintendenza non avesse valutato che i pannelli sarebbero stati collocati su falde non visibili dalla pubblica via, con caratteristiche (colore scuro, non riflettenti, complanari) pensate per minimizzare l’impatto visivo.
Inoltre, il CdS precisa che la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative.
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