Ordini e Professioni tecniche, la rivoluzione parte dagli Ingegneri

Il cambiamento riguarda i Consigli disciplinari provinciali e la rivoluzione, proposta e difesa dagli ingegneri, e in prima persona dal Presidente  del CNI Armando Zambrano, riguarda la nomina dei membri: la funzione disciplinare è affidata a un organo dell’Ordine distinto dal suo “Consiglio di Amministrazione”. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) approvando il Regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina provinciali dell’Ordine degli Ingegneri. L’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell’Ordine/Collegio dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Si tratta di una novità assoluta: gli ingegneri vogliono un ordine più unito e più rappresentativo.

Il Regolamento è stato concordato nell’ambito del PAT, coordinato da Zambrano, che include 9 professioni di area tecnica, vale a dire biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari.
Ha detto Zambrano: “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti in tempi celeri ad adempiere a un passaggio significativo previsto dalla riforma degli ordinamenti professionali. Anche in questa fase il PAT ha dimostrato una capacità di elaborazione, di condivisione e di interlocuzione con il Ministero che ci consente di governare un processo complesso e ancora privo di insidie. Tra gli aspetti per noi importanti c’è il fatto che l’organo ora deputato alla designazione dei membri dei Consigli disciplinari provinciali dell’Ordine degli Ingegneri sia aperto alla partecipazione di soggetti esterni all’albo, quali professionisti ed esperti dell’area tecnica e giuridica, nonché di magistrati”.

Lo schema di regolamento è stato approvato il 10 ottobre. Gli ingegneri hanno subito tramesso la loro proposta agli Uffici del Ministero della Giustizia per una valutazione preliminare, valutazione che ha avuto un risultato positivo e, per questo motivo, il CNI può procedere velocemente, in modo da riuscire a rispettare la tempistica prevista dal dpr 137/2012: 90 giorni di tempo dalla entrata in vigore del dpr (quindi 90 giorni a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 189, avvenuta il 14 agosto 2012) per adottare il regolamento per la individuazione dei criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del Presidente del Tribunale dei membri i consigli di disciplina territoriale.
Il regolamento sarà adottato previo parere del Ministero della Giustizia.
I componenti dei consigli di disciplina territoriali devono essere nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, scelti tra i professioinisti indicati in un elenco proposto dai Consigli dell’Ordine o Collegio. Il regolamento del PAT stabilisce che gli iscritti all’Ordine/Collegio che vogliono essere scelti per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura al massimo entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio di appartenenza.
Il Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio ha piena facoltà di indicare nei Consigli di disciplina alcuni membri esterni, non iscritti all’albo, al massimo per un numero complessivo di un terzo del totale dei componenti, scelti tra gli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche. Tali iscritti possono essere anche in pensione.
Un’altra disposizione stabilita dal Regolamento approvato dal PAT è la seguente: quando l’Albo è suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio. I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell’albo saranno assegnati d’ufficio al Collegio giudicante nel quale figuri almeno un consigliere proveniente dalla Sezione B dell’Albo.

Redazione Tecnica

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