La realizzazione di opere abusive comporta l’ingiunzione dell’ordinanza di demolizione da parte della pubblica amministrazione incaricata della tutela del territorio di competenza, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si procede nei modi e termini previsti dalla vigente legislazione in materia.
La giurisprudenza in materia ne conferma la regola e, da ultimo, il T.A.R. Toscana, con la sentenza sez. III, 16 ottobre 2012, n. 1616 ha stabilito l’efficacia dell’ordine di demolizione in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria.
Nel caso di specie, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione viene sospesa in caso di richiesta di sanatoria, mediante l’accertamento di conformità dell’opera realizzata abusivamente.
All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In caso di rigetto dell’istanza, infatti, la norma prevede l’adozione di ordinanza di sgombero ed acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive non demolite, dell’area di sedime nonché del terreno circostante.
La trascrizione nei registri immobiliari, si esegue gratuitamente a favore del Comune
Nel merito, infatti, la giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di chiarire che “ai sensi dell’art. 7 comma 3 L. 28 febbraio 1985 n. 47 l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione e, pertanto, il provvedimento di accertamento di detta inottemperanza, il quale costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale, fermo restando che sia l’ordinanza di ingiunzione della demolizione sia quella di acquisizione al patrimonio comunale possono essere adottate senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, in quanto a tale individuazione può procedersi, sulla base dell’art. 7 della citata legge n. 47/1985, con successivo e separato atto.”
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