Obbligo SOA: tempistiche da rispettare per non perdere i Bonus Edilizi

Dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese che abbiano acquisito l’attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data

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Il Dossier ANCE su SOA bonus edilizi – Focus su obblighi e scadenze, datato 4 luglio 2023, raccoglie tutte le indicazioni utili (ambito di applicazione; termini di decorrenza; esclusioni) sull’obbligo SOA per i Bonus Edilizi anche per i lavori privati.

L’obbligo interessa le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri Bonus Edilizi).

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Fondamentale precisare che il rispetto di obbligo di SOA è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali: sia con riguardo alla fruizione della detrazione; sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Circa le tempistiche di vigenza di tale obbligo, ANCE chiarisce quali sono le date di riferimento da tenere presenti al fine di non rischiare di perdere l’accesso alle agevolazioni fiscali. Vediamo quali sono le date cruciali, dopo un breve focus su come si calcola il limite di 516 mila euro.

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Come si calcola il limite di 516 mila euro?

Nel Dossier, ANCE riassume in che modo calcolare il limite di 516 mila euro oltre il quale scatta l’obbligo della “condizione SOA”. Tale limite deve essere calcolato avendo riguardo all’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece, superiore.

Si evidenzia che, negli appalti dove non vige un regime vincolistico, il committente resta libero di frazionare i lavori affidandoli a diverse imprese esecutrici. In tal caso occorrerà sempre valutare, ai fini del rispetto dell’obbligo SOA il valore di ogni singolo affidamento.

ANCE però mette in guardia, nell’ipotesi di un addendum al contratto di appalto, mediante il
quale sia pattuita l’effettuazione di ulteriori lavorazioni tali da determinare il superamento del limite occorrerà, da parte dell’impresa, il possesso della “condizione SOA”.

Nell’importo complessivo dei lavori non si deve tenere conto dell’IVA.

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Tempistiche di attuazione dell’obbligo SOA

Ai fini dell’applicazione temporale della norma si possono distinguere 4 periodi diversi, cui corrisponde una diversa gradualità di decorrenza dell’obbligo SOA, e ciò al fine di salvaguardare, sia il quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis DL n. 21/2022), sia per consentire alle imprese, non in possesso della attestazione SOA di ottenerne il rilascio con tempi congrui.

1° periodo – salvaguardia quadro normativo vigente prima del 21/5/2022 – Nessun obbligo SOA

Non devono avere la qualificazione SOA né dovranno adeguarsi le imprese appaltatrici/subappaltatrici:

  • sia nel caso in cui i lavori fossero stati già avviati al 21 maggio 2022;
  • sia nel caso di lavori non ancora avviati al 21 maggio 2022 ma oggetto di contratti sottoscritti comunque prima del 21 maggio 2022 aventi data certa.

Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nota: si ritiene che nell’ipotesi di variazione dell’impresa esecutrice che sia successiva al 21 maggio 2022 occorre, in via cautelativa, rispettare la condizione SOA secondo le tempistiche previste in quanto trattasi di vicenda modificatrice di natura soggettiva del contratto di appalto.

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2° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – Obbligo SOA graduale dal 1° gennaio 2023

La “condizione SOA” (possesso dell’attestato di qualificazione ovvero dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto con uno degli organismi preposti al rilascio della stessa) se riferita ad interventi oggetto di contratti di appalto/subappalto sottoscritti nel periodo dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 deve essere rispettata entro il 1° gennaio 2023.

In altre parole, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, se i lavori si sono conclusi al 31 dicembre 2022 non occorre la “condizione SOA” mentre se i lavori sono proseguiti o sono stati avviati oltre tale data le imprese sono tenute a dimostrare al committente la propria “condizione SOA” già dal 1° gennaio 2023 ma non al momento della sottoscrizione del contratto (se avvenuta prima di tale data).

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3° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – Obbligo SOA graduale dal 1° gennaio 2023

Per i contratti stipulati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per le spese agevolabili sostenute nel predetto periodo è necessario che le imprese appaltatrici/subappaltatrici:

  • siano in possesso della attestazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto;
  • dimostrino di aver avviato l’iter per il conseguimento della qualificazione al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto.

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4° periodo – fase a regime dal 1° luglio 2023 – Obbligo SOA

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese che abbiano acquisito l’attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

Ciò significa che per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal 1°luglio le imprese dovranno avere l’attestazione SOA già al momento della stipula mentre per i contratti sottoscritti in data antecedente dovrà essersi comunque concluso l’iter di conseguimento della attestazione anche a seguito di richiesta formulata nel semestre precedente (gennaio-giugno 2023).

Resta fermo che la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora l’impresa pur avendone fatta richiesta non riesca ad ottenere la certificazione SOA.

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Foto:iStock.com/jat306

Redazione Tecnica

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