Il nuovo quadro economico dopo il correttivo appalti

Vediamo nel dettaglio quali sono le voci previste nel quadro economico e la sua struttura, dopo l’entrata in vigore del correttivo del Codice Appalti

Marco Agliata 28/04/25
Allegati

Aggiornamento del 28 aprile 2025: I contenuti del quadro economico (di cui è possibile scaricare a fine articolo un esempio in file Excel) del progetto sono definiti all’Allegato I.7 all’articolo 5 del d.lgs. 36/2023 che, a seguito dell’entrata in vigore in data 31 dicembre 2024 del d.lgs. 209/2024 (correttivo), è stato oggetto di alcune integrazioni rese necessarie dalle ulteriori prescrizioni e specificazioni contenute proprio nel correttivo.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

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Indice

Quadro economico: le novità dopo il correttivo appalti

In linea generale i nuovi inserimenti hanno interessato:

  • l’articolo 2 dell’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 come modificato dall’articolo 83, comma 1, lettera “a” del d.lgs. 209/2024 prevede che l’importo da porre a base di gara, per gli appalti per i quali è obbligatoria l’adozione del BIM, dovrà includere un incremento percentuale del 10% sul calcolo complessivo della parcella per la progettazione che va inserito prima dell’applicazione della percentuale delle spese;
  • l’articolo 45, comma 2 del d.lgs. 36/2023 come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera “a” del d.lgs. 209/2024, sostituisce il riferimento ai dipendenti (originariamente i soli destinatario dell’incentivo) con il termine “proprio personale” cosa che comporta l’estensione dell’incentivo anche ai dirigenti impegnati nell’attuazione dell’intervento;
  • l’articolo 45, comma 4 del d.lgs. 36/2023 come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera “b” del d.lgs. 209/2024, stabilisce che l’incentivo non può superare il trattamento economico complessivo loro annuo; nel caso di di amministrazioni che adottano il BIM tale limite è incrementato del 15%. La quota parte degli incentivi previsti per prestazioni non svolte confluisce nell’accantonamento del 20% fissato per la modellazione elettronica, implementazione di banche dati, efficientamento informatico, formazione e specializzazione del personale, e copertura degli oneri di assicurazione.

Il nuovo quadro economico assume, pertanto, una nuova configurazione che include i punti appena illustrati oltre ad alcune esplicitazioni di voci di costo già presenti nel d.lgs. 36/2023 e che trovano, a seguito di altre specificazioni del correttivo, un migliore e più chiaro inquadramento all’interno delle previsioni progettuali dell’opera.

Resta una raccomandazione fondamentale per il progettista e per il Rup in merito alla necessità di considerare il quadro economico un elaborato centrale e di fondamentale importanza ai fini dell’inquadramento economico dell’opera anche ai fini del controllo della spesa nella fase di esecuzione dei lavori.

I contenuti del quadro economico

La definitiva stesura di questo elaborato viene effettuata durante la predisposizione del progetto esecutivo e costituisce il punto di identificazione, tra gli altri, dell’importo da porre a base di gara.
In questo senso il controllo di questo elaborato rappresenta, indipendentemente dal processo di verifica del progetto che verrà eseguito al termine della redazione del progetto, un elemento di primaria rilevanza per almeno tre soggetti:

  • il progettista, che conclude il percorso di individuazione economica di tutti i costi dell’opera;
  • il Rup che acquisisce il quadro finale di tutte le spese previste a garanzia della completa copertura dei costi dell’intervento rispetto agli importi stanziati;
  • il direttore dei lavori che può disporre, da quel momento, dei riferimenti economici che condizioneranno le future scelte operative in materia di imprevisti,. varianti, rimodulazione di alcune spese durante la fase di realizzazione delle opere.

Le voci previste, dall’articolo 5 dell’Allegato I.7 del codice, all’interno del Quadro economico sono le seguenti:

  • lavori a corpo, a misura;
  • costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
  • importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
  • opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale;
  • somme a disposizione della stazione appaltante per:
    • lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
    • rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
    • rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
    • allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
    • imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 dell’articolo 5 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023;
    • accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
    • acquisizione aree o immobili, indennizzi;
    • spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove  pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
    • spese per il collaudo;
    • spese per il Collegio consultivo tecnico (sia obbligatorio che facoltativo);
    • spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
    • spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice (sono le spese ammissibili per l’utilizzo del 20% dell’incentivo da destinare ad acquisti e servizi utili per l’ufficio tecnico);
    • incentivi per funzioni tecniche;
    • spese di carattere strumentale;
    •  struttura di supporto al Rup (1% dell’importo a base d’asta);
    • eventuali spese per commissioni giudicatrici;
    • spese per pubblicità;
    • spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
    • spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
    • spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice;
    • spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
    • nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;
    • I.V.A ed eventuali altre imposte.

La struttura del quadro economico

Al fine di restituire con maggiore chiarezza tutti i contenuti necessari del quadro economico, in coerenza con i costi definiti dall’articolo 5 dell’allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 (dopo le integrazioni del d.lgs. 209/2024), viene predisposto un esempio di questo elaborato utilizzando una struttura a quattro colonne (due relative agli importi pre-gara e due relative a quelli post-gara).

La colonna dei costi pre-gara – e dei conseguenti totali parziali – sarà compilata secondo gli importi derivanti dal computo metrico estimativo predisposto durante la redazione della progettazione (il quadro economico è un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo) mentre quella dei costi post-gara sarà compilata progressivamente allo svolgimento delle gare e ai conseguenti affidamenti indicando il nuovo importo di affidamento (e le conseguenti modifiche dell’IVA) per le procedure espletate.

Questa impostazione presenta alcuni vantaggi, rispetto alla sola indicazione dei costi dell’intervento come stabiliti in sede di progetto esecutivo:

  • consente l’immediata visualizzazione delle procedure affidate e di quelle ancora in attesa di gara;
  • permette l’inquadramento tempestivo di eventuali ritardi rispetto alle scadenze ipotizzate nel cronoprogramma dei vari appalti dell’intervento;
  • rende visibile il progressivo incremento delle economie da ribasso d’asta (che sono necessarie per la copertura della revisione prezzi e delle eventuali varianti che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori).

Di fatto questa impostazione consente di trasformare un elaborato statico in uno strumento di monitoraggio dinamico di sicura utilità.

Quadro A e prima parte del quadro B

Nel riquadro 1 del Quadro “A” sono riportate le somme a base d’appalto e una prima parte delle somme a disposizione. Tutti gli importi indicati nel quadro economico sono al netto dell’IVA che viene calcolata separatamente nell’ultimo riquadro delle somme a disposizione.

Note

  • l’importo dei lavori e l’importo della manodopera (non soggetto a ribasso d’asta) costituiscono l’importo che, sommato, va a base di gara;
  • gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta;
  • l’importo dei servizi e forniture può variare ed essere distribuito su più appalti.
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Img.1_Quadro A e prima parte del quadro B

Quadro B – Spese tecniche

Il Quadro “B” è destinato alla raccolta delle somme a disposizione che sono costituite dai costi di:

  • spese tecniche;
  • allacciamenti;
  • imprevisti;
  • accantonamenti (incentivi, ufficio di supporto al Rup, oneri di verifica, etc.);
  • spese generali;
  • IVA e oneri fiscali obbligatori.
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Img.2_Quadro B – Spese tecniche

Note

  • le spese tecniche relative agli incarichi professionali devono essere calcolate sulla base di quanto disposto dall’articolo 41, comma 15-bis del d.lgs. 36/2023 aggiunto dall’articolo 14, comma 1, lettera “i” del d.lgs. 209/2024 secondo le procedure previste per il sopra e sotto soglia previste per l’applicazione di quanto prescritto dal d.M. 17/6/2016 e dalla legge 49/2023, equo compenso;
  • incompatibile la funzione di supporto alla progettazione (e altri servizi di ingegneria e architettura) in quanto si tratta di attività afferente a professione ordinistica che impone una responsabilità esclusiva del tecnico che esegue la funzione (sono subappaltabili solo attività minori quali la predisposizione di elaborati, misurazioni, assistenza a sopralluoghi …);
  • le attività, funzioni, compensi del Collegio consultivo tecnico sono attualmente disciplinate dal d.M. 17/1/2022 e dall’Allegato V.2 come modificato dal d.lgs. 209/2024.

Quadro B – Imprevisti, spese generali

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Note

  • imprevisti utilizzabili al 50% per interventi sui lavori in esecuzione e al 50% come copertura per la revisione prezzi;
  • incentivi, predisporre un regolamento interno della stazione appaltante, coerente con le norme nazionali in materia, per poter definire la percentualizzazione delle varie attività – ora estesi anche ai dirigenti come previsto dall’articolo 45, comma 2 del d.lgs. 36/2023 modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera “a” del d.lgs. 209/2024;
  • accantonamenti ex articoli 60 e 120 per integrazioni ai lavori contrattuali e revisione prezzi;
  • ufficio di supporto al Rup con copertura economica dell’1% dell’importo a base d’asta utilizzabile per la contrattualizzazione di soggetti esterni di supporto tecnico.

Quadro B – IVA e totali generali

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(1) inclusa la differenza per minore IVA da ribasso d’asta

Note

  • calcolo dell’IVA differenziato per le varie voci con aliquote di applicazione diverse;
  • inserimento del calcolo del 4% di contributi professionali obbligatori e dell’IVA conseguente;
  • totali generali con identificazione delle economie da ribasso d’asta.

Conclusioni

Il quadro economico ulteriormente modificato dopo le prescrizioni del d.lgs. 209/2024 oltre a costituire l’elaborato di riferimento per la quantificazione economica di tutte le spese previste per la realizzazione dell’intervento, può rappresentare anche uno strumento di controllo e monitoraggio da utilizzare anche nella fase esecutiva.

In particolare e come già indicato, rappresenta una modalità semplificata che consente un controllo progressivo dello stato di attuazione dell’intervento e può diventare, per il Rup e tutte le figure impegnate nella fase esecutiva delle opere, un elaborato di riferimento per la registrazione:

  • dell’avanzamento delle procedure di affidamento in comparazione con le previsioni temporali contenute nel cronoprogramma;
  • il pannello di controllo della progressiva costituzione delle economie da ribasso d’asta derivanti dalle varie procedure e che potranno essere utilizzate sia per eventuali varianti che per i costi aggiuntivi indotti dalla revisione prezzi;
  • la base di monitoraggio della spesa e di verifica di coerenza con le somme originariamente stanziate in sede di progetto per la realizzazione delle opere e dell’intervento nel suo complesso.

Sulla base di queste considerazioni diventa di sicura utilità la visione del quadro economico in una modalità dinamica e quindi come uno strumento non circoscritto alla sola fase progettuale ma destinato ad essere un supporto per il monitoraggio durante l’esecuzione delle opere.

Scarica il file Excel

Quadro Economico – Dopo il Correttivo Appalti

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