Nella seduta del 30 luglio 2025, la Conferenza Unificata ha dato il via libera al nuovo decreto che aggiorna il Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Il provvedimento rappresenta un tassello chiave nella strategia nazionale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio e recepisce le evoluzioni normative europee e nazionali degli ultimi anni (Direttiva 2018/844/UE, D.Lgs. 199/2021, CAM Edilizia 2022, norme UNI/TS aggiornate). Il testo – ad oggi disponibile in versione di bozza (>> scaricabile a fine articolo) – entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro questo termine, progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni dovranno quindi aggiornare strumenti operativi, metodologie e documentazione tecnica.
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Indice
- Nuovo Decreto Requisiti Minimi: obiettivi
- Ambito di applicazione esteso
- Prestazioni richieste per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti
- Edifici a energia quasi zero (nZEB)
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello: obblighi specifici
- Riqualificazioni energetiche: nuovi obblighi
- Mobilità elettrica: infrastrutture obbligatorie
- Nuovo Decreto Requisiti Minimi: quando entra in vigore
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Diagnosi energetica degli edifici
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Nuovo Decreto Requisiti Minimi: obiettivi
L’intervento normativo – elaborato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa – intende:
- armonizzare i requisiti minimi con la strategia europea per edifici a emissioni zero entro il 2050;
- semplificare e razionalizzare la struttura del vecchio decreto, riducendo le sovrapposizioni;
- introdurre prescrizioni su sicurezza antincendio, comfort indoor, rischio sismico e mobilità elettrica.
In sintesi, il nuovo decreto introduce importanti novità in materia di:
- prestazioni minime per involucro e impianti;
- criteri per nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni;
- obblighi di integrazione FER e mobilità elettrica;
- calcolo della prestazione energetica secondo i più recenti standard tecnici.
Ambito di applicazione esteso
In nuovo Decreto Requisiti Minimi si applica a:
- edifici nuovi o oggetto di demolizione e ricostruzione;
- interventi di ristrutturazione importante (primo e secondo livello);
- interventi di riqualificazione energetica parziale;
- ampliamenti volumetrici superiori al 15% o a 500 m³;
- edifici esistenti non ristrutturati, ma dotati di posti auto, limitatamente alle prescrizioni sulla ricarica EV.
Prestazioni richieste per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti
Gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazioni di primo livello dovranno:
- rispettare requisiti stringenti di trasmittanza termica (H’T), fattore solare, indice EPgl,tot e prestazioni impiantistiche;
- integrare fonti rinnovabili in base ai criteri minimi del D.Lgs. 199/2021;
- essere predisposti per teleriscaldamento, smart building automation (classe ≥ B) e sistemi di monitoraggio consumi.
Edifici a energia quasi zero (nZEB)
Tutti gli edifici nuovi dovranno essere nZEB, con:
- copertura degli impianti principali da FER (fotovoltaico, solare, pompe di calore);
- indici di prestazione equiparati all’edificio di riferimento;
- compensazione energetica mensile secondo le nuove UNI/TS.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello: obblighi specifici
In caso di interventi che interessano >25% della superficie disperdente lorda:
- obbligo di verifica su trasmittanze (comprese ponti termici);
- conformità alle nuove Appendici B sulle chiusure opache e trasparenti;
- esclusione delle sole porzioni non interessate dai lavori.
Riqualificazioni energetiche: nuovi obblighi
Per gli edifici esistenti, anche con interventi limitati:
- soglie limite per trasmittanza (Usc) per tutte le componenti dell’involucro;
- obbligo di installare sistemi di regolazione per ambiente (valvole termostatiche, cronotermostati);
- obbligo di diagnosi energetica sopra i 100 kW termici;
- efficienze minime anche per impianti di ventilazione e illuminazione.
Mobilità elettrica: infrastrutture obbligatorie
Il DM introduce un quadro prescrittivo rigido per la ricarica dei veicoli elettrici, distinguendo tra edifici residenziali e non:
- Edifici residenziali:
- Obbligo di canalizzazione elettrica per tutti i posti auto >10 (nuova costruzione);
- Prescrizioni tecniche minime su diametro tubazioni, collocazione, tipo di posa (muraria o interrata);
- Applicazione anche a ristrutturazioni importanti, se coinvolgono parcheggi.
- Edifici non residenziali:
- Colonnine obbligatorie proporzionali al numero di posti auto: 2 ogni 50 posti entro il 2025, 100% dei valori prescritti entro il 2030;
- Obbligo di colonnine V1G / V2G, con trasmissione dati a PNIRE.
Nuovo Decreto Requisiti Minimi: quando entra in vigore
Il decreto entrerà in vigore trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine:
- gli operatori dovranno adeguare strumenti e procedure;
- i software di calcolo energetico dovranno essere aggiornati;
- i progettisti dovranno acquisire piena dimestichezza con i nuovi metodi di verifica.
Gli allegati al nuovo DM Requisiti Minimi – che sostituiscono integralmente gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015 – forniscono un quadro dettagliato per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, definendo criteri, requisiti minimi e prescrizioni a seconda della tipologia e del livello di intervento.
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