Norma EN 1090-1 per le opere di costruzione: casi di applicazione

I casi di applicazione in relazione alle nozioni di “opera di costruzione” e “componente strutturale”.

In questo articolo prenderò in esame 4 punti:
1) le generalità della norma armonizzata EN 1090-1;
2) l’individuazione dell’opera di costruzione;
3) Il requisito di strutturalità;
4) lo strumento CEN/TR 17052, con un esame critico dei criteri proposti.

La norma armonizzata EN 1090-1: le generalità

Il codice numerico “1090” è stato impiegato da parte del CEN sin dall’ormai lontano 1996, in occasione della pubblicazione della norma ENV 1090-1. Risale infatti agli anni ’90 l’idea di proposizione europea di un “corpo normativo” (di carattere tecnico e non armonizzato) avente per oggetto lo specifico processo di “esecuzione di strutture in acciaio”, che trovò la propria concretizzazione nelle 6 parti della norma ENV 1090, pubblicate nel periodo compreso fra il 1996 ed il 2000 (l’adozione da parte di UNI avvenne nel periodo compreso fra il 2001 ed il 2003).

La parte 1 aveva per oggetto le Regole generali e regole per gli edifici e le parti ulteriori specificavano una serie di Regole supplementari dedicate a particolari qualità di acciaio o a particolari componenti strutturali. Tutte le parti suddette sono poi confluite nella norma tecnica EN 1090-2, pubblicata nel luglio 2008, oggetto di successiva revisione A1 dell’agosto 2011 ed attualmente in vigore nell’edizione del giugno 2018 (adozione da parte di UNI a luglio).

È invece del marzo 1998 la redazione del “famoso” Mandato M/120 della Commissione Europea (III° Direttorato Generale – Industria) al CEN per l’approntamento di una norma armonizzata alla Direttiva 89/106/CEE (Direttiva “Prodotti da Costruzione”) avente per oggetto i “prodotti metallici strutturali” (ed “accessori”).

Si trattava dell’atto ufficiale di inizio del lungo ed impervio percorso che avrebbe condotto alla prima pubblicazione, nel luglio 2009 (adozione da parte di UNI ad agosto), della norma armonizzata EN 1090-1, oggetto di successiva revisione A1 pubblicata nel novembre 2011 (adozione da parte di UNI nel febbraio 2012) e tutt’ora in vigore.

L’Europa aveva dunque deciso di stabilire delle regole comunitarie armonizzate di commercializzazione dei particolari prodotti da costruzione poi individuati quali “componenti strutturali di acciaio e di alluminio, obiettivo rivelatosi non soltanto difficile da raggiungere per il gruppo di lavoro dedicato (gli 11 anni necessari lo testimoniano oltre ogni dubbio), ma altresì particolarmente denso di difficoltà interpretative per tutti gli operatori di mercato (si ricordi a riguardo la singolare decisione di posticipazione di ben due anni della data di cessazione del periodo di coesistenza, dal luglio 2012 al luglio 2014).

Difficoltà interpretative che comunque sono perdurate anche dopo il luglio 2014, per il superamento delle quali il CEN ha inteso, dopo molto tempo, contribuire per mezzo della pubblicazione nel gennaio 2017 del documento CEN/TR 17052 (adozione da parte di UNI nel gennaio 2018) “Linee guida per l’implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011”, specificamente dedicato al tema qui in esame.

Ma ancora malauguratamente senza riuscire a proporre un riferimento risolutivo (come vedremo anche nel seguito del presente articolo), potendosi nel frattempo rilevare un interessante caso di specifico pronunciamento giurisprudenziale a livello europeo (sentenza emessa dalla Corte nel dicembre 2017) circa un contenzioso sorto a riguardo di componenti nel dettaglio svolgenti funzione di connessione fra componenti strutturali in acciaio e componenti strutturali in c.a.

Attualmente la revisione della norma armonizzata EN 1090-1 (che dovrà in ogni caso almeno prendere in carico l’intervenuta abrogazione della Direttiva, nel luglio 2013, da parte del Regolamento) è in corso presso il CEN/TC 135 di competenza, ove il principale oggetto d’esame (e non possiamo stupircene) è costituito dal contenuto stesso del Mandato originario.

Leggi NTC 2018 e normativa europea, il processo di esecuzione delle opere in acciaio

L’individuazione dell’opera di costruzione

Fatte salve considerazioni ulteriori, occorre tenere presente che un componente in acciaio potrà ricadere nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1 soltanto a condizione (necessaria e non sufficiente) che venga riconosciuto quale “prodotto da costruzione”, ovvero (rif. art. 2 del Reg. 305/2011) quale prodotto “immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione”.

Discriminante diviene pertanto riconoscere l’“opera di costruzione” come tale, la cui definizione non è stata posta a livello comunitario ed è rimasta di esclusiva pertinenza di ciascuno stato membro.

La definizione in ambito nazionale avviene, seppure con terminologia non corrispondente, nell’ambito del D.P.R. 380/2001 (“Testo unico per l’edilizia”) ed in particolare del suo art. 3 “Definizioni degli interventi edilizi”.

Con particolare riferimento alle “costruzioni” (ove il termine intende riferirsi a tutte le parti “strutturali” degli “interventi edilizi”) lo strumento nazionale di definizione è fornito dalla L. 1086/71 e dalle relative “Norme Tecniche per le Costruzioni”, periodicamente aggiornate in forza dell’art. 21 della medesima.

Le difficoltà di delimitazione univoca del campo comprendente le “opere di costruzione” sono peraltro poste in assoluta evidenza proprio dalla Circolare del M.LL.PP. n. 11951 del 14 febbraio 1974, pubblicata con intento esplicativo delle fattispecie di applicazione della L. 1086/71, nella quale è interessante notare come venga impiegata a discrimine la definizione di “opere di ingegneria civile”, poi integrata nella definizione di “opera di costruzione” impiegata dal Reg. 305/2011.

Nel caso in cui il componente in acciaio sia destinato a divenire parte di “oggetto” non riconoscibile quale “opera di costruzione” (tipicamente una “macchina” o un “recipiente” in pressione), NON può ricadere nel campo di applicazione della norma armonizzata qui in esame.

Il requisito di strutturalità

Nuovamente fatte salve considerazioni ulteriori, occorre altresì tenere presente che un componente in acciaio potrà ricadere nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1 soltanto a condizione (di nuovo necessaria e non sufficiente) che la sua funzione nell’ambito dell’“opera di costruzione” (nella quale viene incorporato in modo permanente) risulti “strutturale” in termini di rilevanza ai fini del soddisfacimento del “Requisito di Base 1: Resistenza meccanica e stabilità” (rif. All. I del Reg. 305/2011) dell’opera stessa.

Abbiamo già chiarito in un articolo precedente la differenza fra il significato di “strutturale” nei termini suddetti e quello in termini di dotazione di capacità portante. Il testo del Mandato M/120 (pur evidentemente facendo ancora riferimento all’abrogata Direttiva 89/106) non lascia comunque dubbio interpretativo alcuno circa tale requisito (almeno fintanto non ne venga disposta la modifica dei contenuti).

Il componente in acciaio, seppure dotato di capacità portante, ma la cui rimozione dall’“opera di costruzione” non comporti una riduzione della “resistenza meccanica e stabilità” della stessa, NON può ricadere nel campo di applicazione della norma armonizzata qui in esame.

Per approfondire ulteriormente Componenti strutturali in acciaio, come utilizzare la norma UNI EN 1090-1

Lo strumento CEN/TR 17052: esame critico dei criteri proposti

La pubblicazione da parte del CEN del “Rapporto Tecnico” 17052, dopo due anni e mezzo (dal luglio 2014) di “sofferenze” interpretative, portava con sé notevoli aspettative. Per taluni aspetti tali aspettative sono state soddisfatte.

Il testo del documento individua in modo chiaro le condizioni necessarie al ricadere del componente in acciaio (o in alluminio) nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1:

  1. Il prodotto soddisfi i requisiti della norma tecnica EN 1090-2 (o EN 1090-3);
  2. Il prodotto sia: un “prodotto da costruzione” ai sensi del Reg. 305/2011; abbia funzione “strutturale” nel senso anzidetto;
  3. Il prodotto non ricada in altra “Specifica Tecnica Europea” (ovvero altra norma armonizzata o ETA).

Si è voluto però integrare il documento con due Allegati: l’“Allegato A – Prodotti coperti dalla EN 1090-1” e l’“Allegato B – Prodotti non coperti dalla EN 1090-1”, entrambi di carattere “informativo” e che riportano delle liste i cui contenuti sono tipicamente qualificati quali “indicativi” e “non esaustivi”.

E quanto contenuto in tali elenchi (che riprendono l’idea dei numerosi elenchi non ufficializzati apparsi negli anni precedenti) diminuisce in modo rilevante la qualità globale del Rapporto, in ragione di “individuazioni” decisamente discutibili, che ripropongono all’utilizzatore i medesimi dubbi interpretativi che il testo precedente sembrava essere stato in grado di rimuovere.

Vogliamo citare a riguardo l’“individuazione” che riteniamo senz’altro la più “infelice” di tutte, ovvero la “A.9 – Buildings”.

Come si può infatti identificare quale “componente” in acciaio (o in alluminio) ricadente nel campo di applicazione della norma armonizzata quello che costituisce invece l’“opera di costruzione” così come definita dallo stesso Reg. 305/2011 (rif. art. 2: “buildings and civil engineering works”)?

Il documento CEN/TR 17052 costituisce certamente uno strumento significativamente utile ai fini della risposta da dare alla questione se il componente in acciaio ricada o meno nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1, ma il suo impiego dev’essere attuato con attenzione, ove eventuali incongruenze rilevate fra il contenuto degli allegati ed il testo del Rapporto debbano risolversi privilegiando quest’ultimo.

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