L’articolo 40 del d.lgs. 209/2024 ha disposto delle modifiche e integrazioni al comma 4 dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023, inserendo anche i nuovi commi 4-bis e 4-ter, che regolano le modalità con cui vengono nominati i collaudatori delle amministrazioni pubbliche nelle diverse fattispecie riportate nei punti esaminati di seguito.
Prima di procedere all’analisi delle modifiche specificate dal correttivo è necessario inquadrare la definizione di amministrazione pubblica facendo riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2011 che stabilisce quanto segue:“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”
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Le nuove modalità di nomina dei collaudatori
Nel primo caso si tratta della disposizione che prevede, alla lettera “a” del nuovo comma 4 dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. In questo caso, pertanto, non è contemplata la possibilità di nominare, in carenza di personale con i requisiti, tecnici esterni selezionati con procedure di evidenza pubblica.

Il secondo caso (alla lettera “b” del nuovo comma 4 dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023) interessa le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche e nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.».
Il terzo caso (nuovo comma 4-bis dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023) riguarda le stazioni appaltanti e le altre amministrazioni pubbliche che devono individuare tra le loro unità di personale, il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.
Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.
Lavori di particolare complessità
Prima di entrare nel merito si ritiene utile riportare quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera “d” dell’allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 a riguardo delle caratteristiche dei lavori di particolare complessità:
d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
Il quarto caso (nuovo comma 4-ter dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023) riguarda la condizione di incarico di collaudatore o commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, che in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’articolo 29-bis. dell’allegato II.14.».
Incompatibilità degli incarichi
Il nuovo comma 6 dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023 definisce le posizioni di incompatibilità ai fini della nomina di collaudatori, stabilendo che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
- a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato (in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l’attività di servizio;) in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza, per (appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività di servizio) i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
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