Niente oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il recupero di ruderi e immobili abbandonati. Ad averlo stabilito, respingendo la richiesta di un Comune di pagare il contributo di costruzione, è stato il TAR Piemonte con la sentenza n. 1009 del 16 settembre scorso.
Ricordiamo che il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ottiene da esse. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni e i casi particolari, leggi anche il post di Mario Di Nicola Contributo di costruzione, ecco i casi esenti o agevolati.
I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta della società che ha eseguito i lavori di recupero su un complesso industriale abbandonato (comprensivo anche dell’abitazione del custode e degli spazi di vendita) specificando che “lo stato di abbandono non azzera il carico urbanistico precedente e, pertanto, in assenza di un mutamento di destinazione d’uso il privato non è obbligato a pagare nuovamente il contributo di costruzione“.
Il discorso potrebbe cambiare se l’immobile recuperato viene destinato ad uso diverso rispetto a quello per cui era stato edificato in origine. Nell’ambito della stessa sentenza, il TAR ha tenuto a precisare infatti che “al contrario è altrettanto possibile che in caso di mutamento di destinazione di uso nell’ambito della stessa categoria urbanistica, faccia seguito un maggior carico urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto assentito e quindi siano dovuti gli oneri concessori“.
Di Mauro Ferrarini
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