Non è ammessa la realizzazione di un autolavaggio in zone sottoposte a vincolo cimiteriale. Tale conclusione trova conforto nella recente sentenza n. 932/2013 del TAR Veneto che ha ricordato la validità dell’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dell’art. 57 del DPR 285/1990.
Tali disposizioni di legge vietano nelle aree ricadenti nelle zone di rispetto cimiteriale l’edificazione di manufatti che, per durata, inamovibilità e incorporazione del suolo possano qualificarsi come costruzioni edilizie e, come tali, incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri previsti dall’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (regio decreto 1265/1934) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche a uso diverso da quello di abitazione, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili con il vincolo cimiteriale medesimo.
Questo perché il vincolo tutela molteplici interessi pubblici e che possono sintetizzarsi nella ragione igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (sentenze del Consiglio di Stato n. 4403/2011, n. 1933/2007 e sentenza del TAR Toscana 1712/2008).
“Appare evidente”, è il ragionamento dei giudici del tribunale amministrativo del Veneto, “che un impianto di autolavaggio composto da tettoie, casotti prefabbricati, macchinari, costituisce un manufatto edilizio dotato di una certa importanza e stabilità e contrasta:
1. con gli interessi sottesi al vincolo cimiteriale, e in particolare dell’esigenza di consentire l’espansione della cinta cimiteriale;
2. con l’esigenza di limitare la frequentazione di tale zona da parte del pubblico per motivi igienico-sanitari;
3. con la sacralità del luogo soggetto a tutela.
Conseguentemente, un impianto di autolavaggio rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento