Un “muro di cinta” di altezza pari a 1,70 metri è soggetto a permesso di costruire, non a DIA (SCIA) e tale titolo abilitativo è necessario ogni qual volta l’intervento edilizio determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
È quanto stabilito dalla sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3408, del 4 luglio 2014. La questione esaminata era quella di stabilire se l’intervento edilizio rientra fra quelli di nuova costruzione (artt. 3, comma 1, lettera e) e 10 del D.P.R. 3802001) per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire oppure fra quelli per i quali è richiesta, unicamente, la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo D.P.R. (in seguito: segnalazione certificata di inizio di attività). In precedenza la quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n 2621 del 3 maggio 2011) aveva ritenuto che la realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (tenuto conto dell’art. 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività.
La sesta sezione, ora, modificando tale indirizzo, ha precisato che la norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni, mentre a fini amministrativi occorre identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico e all’ordinato assetto del territorio e che il criterio di riferimento sia quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale “nuova costruzione” (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio. In altri termini, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della DIA (in seguito: SCIA) laddove non superi, in concreto, la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia; occorre, invece, il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.
Da segnalare, ancora, la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale che distingue tra “muro di recinzione”, posto a delimitare un bene immobile e “muro di contenimento”, finalizzato al contenimento del terreno stesso. Per il muro che abbia solo finalità di contenimento e che non superi in altezza il piano di campagna, non è necessario il permesso di costruire, sempre che il dislivello del terreno non sia stato artificialmente creato perché, in tal caso, sarà necessario il permesso di costruire.
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