MIT, il nuovo ruolo dell’Agenzia per la sicurezza ANSFISA

L’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) non dovrà più «garantire la sicurezza» di strade, autostrade e ferrovie, quanto promuovere «la vigilanza sulle condizioni di sicurezza» delle medesime infrastrutture.

Cambia qualcosa? La modifica dei compiti dell’organismo è una delle novità dell’emendamento firmato dal relatore Laura Mantovani del M5S, approvato martedì scorso in commissione Affari costituzionali del Senato  durante la discussione per la conversione del decreto legge n.104/2019 di riforma dei ministeri.

Dallo scorso luglio 2019 non si erano avute più notizie sulle sorti dell’organismo. Con un post del 31 ottobre 2019, il ministro Paola De Micheli, subentrata all’ex ministro Danilo Toninelli, afferma però che entro fine anno 2019, l’Agenzia acquisirà piena operatività. Vediamo però di che tipo di operativa si parla, dati gli ultimi emendamenti.

MIT, quali nuovi compiti ha l’Agenzia per la sicurezza?

L’ANSFISA, istitutita nel gennaio scorso dal decreto legge n.109/2018, secondo i primi intenti, avrebbe garantito allo Stato un ruolo primario e di maggiore efficacia nella vigilanza della corretta manutenzione e dunque sulla sicurezza delle infrastrutture italiane.

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Di fatto l’Agenzia avrebbe dovuto verificare direttamente la corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori stradali e autostradali, e fare attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture.

Non solo, avrebbe dovuto promuovere l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia, e sovraintendere alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito.

Cosa succede con l’emendamento?

Con l’emendamento di modifica del Dl 109/2018, si prevede che l’organismo non garantisca più, ma promuova azioni di verifica della sicurezza delle infrastrutture. Quindi gran parte delle attività (specie quelle necessarie per intervenire su un patrimonio infrastrutturale così “degradato” come quello italiano), non saranno più svolgibili dall’Agenzia. O meglio, l’Agenzia non avrà più capacità di farle eseguire; a data attuale non risulta in effetti che dalla sua entrata in funzione (Regolamento e Statuto sono stati firmati lo scorso luglio da Toninelli), l’organismo abbia operativamente svolto attività.

Inoltre, lo stesso emendamento prevede che, per garantire lo svolgimento delle nuove funzioni in capo all’Agenzia,«gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell’Agenzia l’accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente».

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Struttura tecnica, quali modifiche?

Sembra che ci sia una novità importante anche per la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che secondo l’articolo 4 del decreto legge, ha una dotazione di 15 persone. La modifica, dovuta a un altro emendamento approvato in I commissione del relatore Mantovani, riguarda il nuovo iter per la regolamentazione sia della struttura, sia più in generale del dicastero nel suo complesso.

Si tratta di un vero e proprio “rafforzamento” rispetto all’iniziale testo del Dl, dato che ora si prevede che i regolamenti siano adottati «previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri».

La nuova norma indica il 31 luglio 2020 come termine entro cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato» alla riorganizzazione, inclusa la struttura tecnica.

Vedremo se le modifiche apportate da questi emendamenti sapranno rendere più operativi gli interventi statali, o meglio, rendere le operazioni di vigilanza e promozione più efficienti. Le infrastrutture, intanto, “aspettano”.

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Redazione Tecnica

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