Le pertinenze hanno diverse sfaccettature nozionistiche differenziandole nei diversi aspetti, poiché la nozione di “pertinenza urbanistica o edilizia” racchiude caratteristiche differenti dal concetto di “pertinenza civilistica” (leggi anche “La nozione civilistica per le pertinenze edilizie“).
Difatti, da giurisprudenza consolidata, risulta che la nozione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia urbanistica. Ovverosia i beni e le opere che in diritto civile assumono natura pertinenziale, potrebbero essere assoggettate al medesimo regime nel campo edilizio ed urbanistico.
Con l’applicazione delle regole che governano le procedure dell’attività edilizia, i beni e le opere che assumono autonomia rispetto ad altra costruzione, sono assoggettate al previo rilascio del permesso di costruire e non rientrano nel campo delle pertinenze.
Pertanto, in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
Un contributo per la definizione di una pertinenza dal punto di vista urbanistico-edilizio, scaturisce dall’esame l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, relativo proprio alla definizione degli interventi edilizi.
In realtà, il comma 1, lettera e.6) stabilisce che sono da considerare interventi di nuova costruzione gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale.
Ne consegue che siano escluse dal regime di nuova costruzione e rientrano quindi nella disciplina delle pertinenze edilizie, la realizzazione di manufatti di un volume inferiore al 20% rispetto alla consistenza dell’edificio principale.
La predetta norma, di cui al citato comma 1, lettera e.6, art. 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce anche che tali interventi siano qualificati tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali, in relazione:
– alla zonizzazione della pianificazione urbanistica;
– al pregio ambientale delle aree interessate;
– al pregio paesaggistico delle aree di intervento.
Sul piano urbanistico, quindi, le pertinenze rappresentano una categoria di interventi individuata su elementi differenti dalla nozione civilistica di cui all’art. 817 c.c. ma in ragione della modesta rilevanza economica e del limitato peso urbanistico per il territorio.
Le opere costituenti pertinenze si distinguono dalle altre poiché possiedono tutte le caratteristiche che le collega al concetto di pertinenza edilizia, ovvero:
– un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale;
– il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
– un carattere durevole;
– la non utilizzabilità economica in modo diverso;
– una ridotta dimensione;
– una individualità fisica e strutturale propria;
– l’accessione ad un edificio preesistente edificato;
– l’assenza di un autonomo valore di mercato.
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