È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013 relativa al Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella quale il Fisco fornisce indicazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’IVA nel caso delle cessioni e delle locazioni di fabbricati sia ad uso abitativo che per fini strumentali ad un’attività commerciale e/o produttiva.
La legge 134 del 7 agosto 2012 (di conversione al DL 83/2012) ha infatti modificato la disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati (consulta il nostro Dossier sull’IVA agevolata in edilizia).
In particolare sono state ampliate le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili – in linea di principio, esenti da IVA – sono assoggettabili ad imposta ed ha eliminato le ipotesi di imponibilità obbligatoria per le cessioni e le locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari e conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25 per cento.
Dal 26 giugno 2012 non si prevede più l’edilizia convenzionata tra le deroghe al regime naturale di esenzione delle locazioni di fabbricati abitativi.
Tra i numerosi contenuti della corposa circolare, che si invita a leggere nel testo integrale, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche delle opportune distinzioni e definizioni, ai fini dell’applicazione dell’IVA in edilizia, di:
– interventi di recupero sugli immobili;
– imprese costruttrici e imprese di ripristino;
– fabbricati abitativi e fabbricati strumentali
– alloggio sociale.
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