Riorganizzazione del settore abitativo primario nella regione Liguria attraverso la modifica della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38. Il provvedimento regionale demanda ai comuni la definizione del fabbisogno di edilizia residenziale primaria del proprio territorio.
Nel contempo i comuni individuano le quote di edilizia residenziale sociale, articolate nelle diverse tipologie e, in particolare:
– determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero delle domande di ERP e di sostegno all’affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l’incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e le caratteristiche socio-economiche della popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo;
– possono, al fine di porre le condizioni urbanistiche per consentire il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale e definire la politica residenziale di ERS, in sede di formazione dei Piani urbanistici comunali (PUC) o di predisposizione di variante di approvazione regionale, stabilire la quota percentuale a cui gli interventi urbanistico edilizi comportanti insediamenti di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire per il fabbisogno determinato attraverso le necessarie e specifiche previsioni in termini normativi e localizzativi da adottare con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
Procedure di variazione urbanistica
La modifica al vigente strumento urbanistico comunale, per consentire il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale è soggetta alla seguente procedura:
– adozione della variante con deliberazione consiliare e pubblicazione della stessa e dei relativi elaborati tecnici mediante deposito per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico sia presso la segreteria comunale, sia nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicare in un giornale quotidiano, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito informatico comunale;
– ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
– adozione di deliberazione consiliare di controdeduzione alle osservazioni pervenute, senza necessità di dar luogo ad una nuova pubblicazione nel caso in cui le osservazioni accolte non riguardino la localizzazione di nuove aree non oggetto della precedente deliberazione di adozione;
– approvazione da parte della Regione nel termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, decorso il quale la modifica al vigente Piano regolatore generale (PRG) o PUC si intende approvata.
Premialità di edificabilità residenziale
I comuni in sede di formazione del PUC o della variante urbanistica in argomento possono prevedere anche premialità di edificabilità residenziale ai fini di ottenere nell’intero territorio comunale una maggiore dotazione di alloggi ERP necessaria a soddisfare totalmente o parzialmente il proprio fabbisogno e favorire la fattibilità dei relativi interventi.
I comuni nell’ipotesi in cui esercitino la facoltà variazioni allo strumento urbanistico generale, si dotano di un documento di natura programmatica denominato “Documento attuativo per le politiche per la casa” contenente anche previsioni di natura finanziaria.
L’attuazione degli interventi previsti dalla variante urbanistica è condizionata all’approvazione da parte del Comune del “Documento attuativo per le politiche per la casa”.
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