Nuovo modello di libretto di impianto per caldaie e condizionatori, niente paura: l’obbligo di dotarsi di tale certificato non è per ora indifferibile. Per uffici, famiglie (e anche condomini) non è infatti necessario mettersi in regola immediatamente: tale azione potrà infatti essere portata a termine in occasione del primo controllo utile sull’efficienza dei propri dispositivi.
L’obbligo in questione è scattato lo scorso 15 ottobre, ma tale data non rappresenta l’ultima possibilità per gli utenti di mettersi in regola con la normativa. Tale adempimento prende forma a partire dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 il quale stabilisce che le caldaie tradizionali, già in passato dotate di un libretto d’impianto, debbano rinnovarlo con la compilazione del nuovo modello. In ulteriore istanza, la stessa documentazione è estesa in via obbligatoria anche ai condizionatori (in Lombardia, per effetto della legge regionale, solo quelli sopra i 12 kW) e all’intera galassia dei sistemi di riscaldamento, dalle pompe di calore ai cogeneratori, transitando per il teleriscaldamento e i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile.
Per un approfondimento della materia consulta l’articolo Nuovo libretto di impianto: il MISE aggiorna le FAQ.
Tra le novità presenti nel provvedimento emesso lo scorso 10 febbraio c’è anche l’aggiornamento della modulistica per inviare il rapporto di controllo al termine delle verifiche di efficienza dell’impianto. Tale documento si distingue in 4 tipologie (riscaldamento a fiamma e combustione, condizionamento, teleriscaldamento, co e trigenerazione) e deve essere presente solo nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La compilazione spetta ai tecnici, che inviano il rapporto all’ente preposto a tenere il catasto degli impianti, pagando l’importo del bollino, secondo un tariffario che cambia da Comune a Comune.
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