Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ovvero il cosiddetto Decreto del Fare. Oltre alle disposizioni contenute in materia di rilancio dell’economia, il suddetto Decreto apporta anche modifiche al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, al rischio di interferenza.
L’entrata in vigore di queste modifiche è, tra l’altro, immediata per alcune di esse e invece demandata all’emanazione di specifici ulteriori accordi o decreti per altre, creando quindi non pochi problemi legati a corretta interpretazione e necessità di rapida implementazione.
Il decreto legge 69/2013 ridefinisce i termini relativi all’applicazione, e quindi alla redazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il cosiddetto DUVRI.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto per minimizzare il rischio di interferenza.
Si tratta di una norma la cui finalità regolatoria è quella di spingere il committente a scegliere come partner commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti, che ora viene modificato.
Una modifica di rilievo riveste invece la durata delle attività che non richiedono la redazione del DUVRI:
– il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale,
– alle mere forniture di materiali o attrezzature,
– a lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Appare evidente che il DUVRI, era anche un importante strumento del committente per effettuare una reale valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e dell’appaltatore.
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