Lavori pubblici, qualificazione imprese esecutrici prorogata di un anno

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Un intervento sul codice dei contratti pubblici, la proroga di un anno dell’entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione. Tutto ciò per evitare il blocco delle gare per la realizzazione in particolare delle grandi opere, introducendo anche una disciplina transitoria che semplifica il rilascio delle qualificazioni.

 

A prevederlo è il decreto legge n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, che dopo essere stato approvato dal Senato è stato definitivamente convertito in legge ieri dalla Camera.

 

Il provvedimento interviene su alcune disposizioni dell’art. 357 del d.P.R. n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).

 

Vediamo le principali novità, come riassunte dai tecnici parlamentari in un dossier dedicato al decreto. Si dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del d.P.R. n. 207/2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione.

 

Proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013), invece, del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del d.P.R. 207/2010.

 

È proprio la misura che punta a evitare il blocco delle gare per l’affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere, di importo superiore ai 75 milioni di euro, “stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste”, si legge nel dossier.

 

Si demanda poi a un apposito d.m. infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal d.P.R. 34/2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (d.P.R. 207/2010).

 

La legge provvede a operare la distinzione tra categorie non variate (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza), e categorie variate, per le quali si prevede la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle attestazioni per la partecipazione alle gare, nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8 rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7.

 

Con l’aggiunta di un comma 21-bis,all’art. 357 del d.P.R. 207/2010, si prevede infine che, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, e in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, scatti una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

 

Articolo di Fortunato Laurendi (tratto da La Gazzetta degli Enti Locali)

Redazione Tecnica

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