Lavori edilizi senza permessi: come cambia la norma nel 2017

L’attività di edilizia libera, ossia i lavori edilizi che non richiedono permessi o autorizzazioni, è cambiata profondamente. Dallo scorso 11 dicembre, infatti, da quando cioè è in vigore il decreto legislativo n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2), la disciplina che regola gli interventi liberi contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia ha subito una revisione con lo scopo di semplificare la vita a cittadini, imprese e professionisti tecnici.

Il decreto SCIA 2 modifica il T.U. Edilizia

Come ha agito il decreto 25 novembre 2016, n. 222 che, ricordiamo, fa parte del pacchetto di norme previste dalla c.d. Riforma Madia della pubblica amministrazione? Fondamentalmente ha modificato l’articolo 6 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), ha aggiunto al medesimo l’articolo 6-bis e ha eliminato la comunicazione inizio lavori (CIL), facendo rientrare le ipotesi prima assoggettate a tale adempimento nell’ambito dell’attività edilizia libera e/o della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

Due grandi aree di lavori “liberi”

In realtà, come ci hanno precisato gli autori dell’ebook La nuova attività edilizia libera dopo il decreto SCIA 2 (Guida agli interventi edilizi eseguibili senza titoli abilitativi) vi sono due diverse macro-aree di lavori edilizi senza permessi:

– gli interventi che non necessitano di alcun tipo di adempimento da parte dell’interessato, ossia quegli interventi che rientrano nella c.d. attività edilizia libera;

– gli interventi che prevedono una preventiva comunicazione di inizio lavori accompagnata da un elaborato progettuale, dall’asseverazione di un professionista tecnico e dall’indicazione dell’impresa che effettuerà i lavori (la c.d. CILA).

L’installazione di pannelli solari o fotovoltaici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di pavimentazione e di finiture delle aree esterne sono solo alcuni degli interventi che non richiedono il rilascio di una precisa autorizzazione o di un titolo abilitativo. In altri casi, invece, pur rimanendo un lavoro edilizio “libero” viene comunque richiesta preventivamente una comunicazione di inizio lavori “asseverata”, ossia compilata da un tecnico abilitato (Ingegnere, Geometra, Architetto), che certifica il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Una guida in formato ebook

La nuova edizione dell’ebook sui lavori edilizi senza permessi dopo il decreto SCIA 2 prende in esame e analizza tutte le modifiche intervenute nell’ambito dell’attività edilizia libera dopo la pubblicazione del decreto legislativo n. 222/2016. In particolare l’opera è suddivisa in capitoli tematici, ognuno dei quali affronta un gruppo di interventi caratterizzati dal fatto di essere sottoposti alla medesima disciplina: quelli liberamenti eseguibili, e quelli per i quali è richiesta la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

Per completezza, nell’ebook è dato ampio spazio anche alle normative regionali di interesse che generalmente ampliano la platea degli interventi liberalizzati.

Redazione Tecnica

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