Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), attualmente in corso conversione in legge, modifica sostanzialmente gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico per l’edilizia (vai alla Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).
La nuova definizione di ristrutturazione edilizia semplifica le procedure di rilascio del titolo abilitativo edilizio, poiché consente di effettuare i lavori con la segnalazione certificata inizio attività anche nei casi in cui la ristrutturazione edilizia modifica la sagoma dell’edificio preesistente, purché l’intervento non sia sottoposto a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (leggi anche Ristrutturazione senza vincolo di sagoma, i “distinguo” nel Decreto del Fare).
Negli interventi di ristrutturazione edilizia, quindi, il legislatore pone particolare attenzione sulla consistenza volumetrica o superficie dell’edificio demolito e consente invece la sua ricostruzione con sagoma diversa dalla precedente.
Pertanto, la modifica della sagoma non è più rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario per l’intervento di ristrutturazione edilizia, con la sola eccezione degli immobili sottoposti a vincolo dei beni culturali e del paesaggio.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere realizzati con i seguenti titoli abilitativi edilizi:
A) permesso di costruire, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei seguenti casi:
– interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;
– limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso;
– interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
B) segnalazione certificata inizio attività, di cui all’articolo 22, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei seguenti casi:
– interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modificazioni della sagoma di immobili non sottoposti a vincoli, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
– varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia che non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
C) super DIA, di cui all’articolo 22, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei seguenti casi:
– interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;
– interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A;
– interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
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