La realizzazione di strutture prive di rilevanza sotto l’aspetto edilizio-urbanistico, necessarie per la conduzione del fondo a destinazione agricola non necessitano di permesso di costruire poiché, per la loro minima rilevanza, non potrebbero incidere in modo apprezzabile sugli interessi protetti dalla legge.
Mentre nei casi in cui i manufatti hanno caratteristiche tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativa l’assetto urbanistico-edilizio del territorio è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.
In tal senso si è espressa la III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1263, del 17 settembre 2013, in merito alla realizzazione di alcuni manufatti costituiti da travatura portante in legno tamponata sui lati con telo verde ombreggiante e parzialmente con pannelli plastici e coperta superiormente con telo verde ombreggiante e pannelli plastici.
Internamente le strutture si presentano pavimentate parte in pannelli plastici ad incastro poggiati sul terreno e parte con ghiaia, suddivisi in ambienti, di cui uno è adibito ad uso gabinetto con inserito WC con la predisposizione di ulteriori due punti di scarico, il tutto collegato ad un pozzetto dì raccolta a sua volta adducente a fossa IMHOFF.
Anche la III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1020, del 11 aprile 2008, ritiene che la realizzazione dei manufatti in argomento, nonché l’installazione di roulotte necessitano di permesso di costruire, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si tratta pertanto, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è l’idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale.
Per la tipologia delle opere in questione il regime giuridico da applicarsi risulta quindi essere quello descritto dalla previsioni di cui al coordinato disposto dalla legge della Regione Toscana n. 12 del 2005, in particolare gli artt. 78, lett. b) che annovera tra gli interventi sottoposti a permesso di costruire “l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni” e 132, che stabilisce la sottoposizione dei realizzati abusi alle sanzioni previste per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
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