Il tema dell’ inquinamento acustico nelle aree aeroportuali assume particolare rilievo per l’abnorme rumore che viene prodotto, ma soprattutto per il notevole disagio che si determina nell’area circostante, suddivisa in fasce di inquinamento.
La norma di riferimento è legge 26 ottobre 1995 n. 447, “legge quadro sull’inquinamento acustico” che, a mezzo dell’art. 3 comma 1 lettera m), ha demandato ad un decreto del Ministro dell’ambiente la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico, con particolare riguardo:
– ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore e dell’ inquinamento acustico valevoli per tutti gli aeroporti e all’adozione di misure di controllo e di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
– ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
– alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l’attività urbanistica nelle zone di rispetto, specificando che per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
– ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti.
La giurisprudenza ha stabilito, in un caso concreto, che la caratterizzazione aeroportuale contempla una prima fase necessariamente tecnica e vincolata ai criteri di misurazione predeterminati dal dm 31 ottobre 1997, concretizzantesi nella rilevazione del rumore e nella trasposizione su carta topografica delle curve di isolivello.
La seconda fase dell’attività riservata alla commissione aeroportuale è di diverso segno e contiene aspetti di rilevanza “strategica”. In questa seconda fase, sono infatti considerate alcune variabili fondamentali, ossia: il Piano regolatore aeroportuale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, e le procedure antirumore adottate per limitare l’ inquinamento acustico.
Non c’è dubbio, quindi, che il Piano di zonizzazione acustica (classificazione acustica, classificazione dell’ inquinamento acustico) sia un vero e proprio Piano, avente efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto riassumibile in quegli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i quali il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 impone la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.). (Consiglio di Stato, Sez. IV, del 12 marzo 2015, n. 1278).
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