Indice di affidabilità per le costruzioni: nuovo modello

Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del nuovo Indice sintetico di affidabilità del settore “costruzioni”

Silvio Rivetti 27/02/19

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento del suo Direttore n. 23721 del 30 gennaio 2019, il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del nuovo Indice sintetico di affidabilità del settore “costruzioni”, denominato ISA AG69U, da inviare con la Dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2018.

Tale modello e le relative istruzioni sono disponibili (come tutti i modelli ISA sino ad ora approvati) sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a questo link. Prima di analizzare le caratteristiche specifiche dell’Indice in questione, giova inquadrare l’argomento in termini più ampi.

ISA: novità e benefici connessi

Gli ISA intendono sostituire i pregressi (e discussi) studi di settore, in un’ottica di collaborazione tra l’Erario ed i contribuenti. Gli Indici di cui si tratta, previsti dall’art. 9-bis DL. 50/2017, sono il frutto dell’elaborazione statistica di dati ed indicatori economici, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei contribuenti e dalle banche dati a sua disposizione; e sono funzionali a valutare la normalità e la coerenza dell’attività svolta, esprimendo un “grado di affidabilità fiscale” del contribuente da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, sono riconosciuti una serie di benefici di non secondaria importanza:

1) l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui; e per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette ed all’IRAP, per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
2) l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA dall’importo non superiore a 50.000 euro annui;
3) l’esclusione dall’applicazione delle norme in tema di società non operative (art. 30 L. 724/1994);
4) l’esclusione dagli accertamenti analitico/induttivi, basati sulle presunzioni semplici “gravi, precise e concordanti” (art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973);
5) la riduzione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, co. 1, DPR 600/73);
6) l’esclusione dall’accertamento “sintetico”, a carico della persona fisica (un tempo chiamato “redditometro”: art. 38 co. 4 e 5, DPR 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

ISA: ambito di applicazione

Gli ISA si applicano ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per cui è approvato il relativo Modello. Essi non devono essere interessati da alcuna causa di esclusione.

Per “attività prevalente” s’intende quella da cui derivi, nel periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o compensi. Si noti tuttavia che, se il contribuente svolge più attività di tipo reddituale diverso, e quindi sia in forma d’impresa, sia in forma di lavoro autonomo, sarà chiamato a determinare sia un’attività prevalente tra quelle d’impresa, sia un’attività prevalente tra quelle di lavoro autonomo, presentando entrambi i rispettivi Modelli ISA.

Sono invece esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti che (limitandosi qui ai soli casi principali di esclusione):

  • hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione del relativo ISA (in particolare, per l’ISA AG69U in esame, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate in base alle norme fiscali ex artt. 92 e 93 TUIR, e quindi in base alle spese sostenute o ai corrispettivi pattuiti);
  • si avvalgono del regime forfettario agevolato ex art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014, come recentemente ampliato dalla Legge di Bilancio 2019; o che si avvalgono di altri regimi forfettari (compreso il regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL. 98/2011);
  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dell’attività “non prevalente” superi il 30 per cento del totale dei ricavi dichiarati (essi saranno comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati).
  • non si trovano, nel periodo d’imposta, in condizioni di normale svolgimento dell’attività (ad esempio perché l’impresa è in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; o perché non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie all’attività; o questa non può essere svolta a causa della ristrutturazione dei locali; o l’attività è variata in corso d’anno).

L’ISA è da inviare telematicamente con il Modello REDDITI 2019, barrata la casella “ISA” sulla prima pagina di quest’ultimo ed indicato il corretto codice di attività ATECO. In caso di omessa presentazione del Modello ISA, o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati, l’Agenzia delle entrate invita il contribuente all’adempimento o alla correzione; e solo in caso negativo irroga la sanzione pecuniaria, da Euro 250 a Euro 2000, ex art.  8, co. 1, DLgs.  471/1997. Nei casi di omessa comunicazione, l’Agenzia può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento con modalità induttive.

Leggi anche Indici di affidabilità fiscale ISA: istruzioni e modelli per i professionisti

Le caratteristiche dell’ISA AG69U

Caratteristiche comuni agli altri ISA

Il Modello in esame presenta sia caratteristiche comuni a tutti gli altri ISA, sia peculiarità proprie.

Come per tutti i modelli ISA, anche nel caso in esame si richiedono informazioni contabili, la cui comunicazione presuppone la coerenza con l’impianto contabile di base e con gli elementi contenuti nella Dichiarazione dei redditi. Al riguardo, si noti che i dati contabili da inserire nei Quadri ISA relativi agli elementi strutturali dell’attività coincidono tendenzialmente con quelli risultanti dalle scritture contabili, senza alcuna variazione fiscale (salvo diversa indicazione).

Viceversa, i dati contabili da indicare nel Quadro F dell’ISA vanno comunicati tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali, determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie (ad es., le spese sostenute per le autovetture non vanno indicate integralmente, ma rilevano solo al 20%, come da norma fiscale ex art. 164 TUIR).

Ovviamente, il reddito (o la perdita) d’impresa da indicare nel Quadro F deve essere coerente rispetto a tutti gli elementi riportati nel medesimo Quadro F e nei corrispondenti Quadri RF ed RG del Modello REDDITI. Si noti, al riguardo, che i CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione dei dati (art. 35, co. 1, lett. b, DLgs. 241/1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili.

Caratteristiche particolari del Modello ISA AG69U

Venendo alle caratteristiche salienti del Modello ISA AG69U, esse sono contenute soprattutto nel Quadro C, relativo alla descrizione degli elementi specifici dell’attività. In particolare, nei righi da C1 a C7, è richiesto d’indicare in quale percentuale l’attività tipica viene svolta, ad esempio, nel campo dell’edilizia abitativa pubblica (comprese le attività di riqualificazione e recupero), o dei lavori pubblici, o dell’edilizia abitativa privata. Con riferimento a ciascuno dei tipi di attività edilizia specialistica individuati, viene poi richiesto di compilare i righi da C8 a C28, per puntualizzare la percentuale della singola attività svolta rispetto al valore complessivo dell’intera produzione.

I righi successivi sono poi dedicati al chiarimento delle modalità di acquisizione dei lavori: il C29 è da compilare a cura di quanti svolgano principalmente attività di contoterzisti; i righi da C30 a C32 vanno compilati indicando le percentuali dell’attività che derivano da contratti di appalto, o subappalto, o in proprio.

I righi da C33 a C45 richiedono invece la precisazione del luoghi di svolgimento dell’attività, a partire dalla Regione e dal Comune di attività prevalente, con indicazione delle percentuali dell’attività che è stata svolta nelle località di riferimento.

Il rigo C46 è invece dedicato alla specificazione delle spese sostenute per i lavori concessi in appalto; mentre il rigo C47 è relativo alle operazioni verso la pubblica amministrazione in regime IVA di “split payment”.

Istruzioni per la compilazione dei righi da C48 a C51

Ad ultimo, merita di sottolineare le istruzioni relative alla compilazione dei righi da C48 a C51, facenti riferimento al valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, relative sia ai prodotti in corso di lavorazione ed ai servizi di durata non ultrannuale, sia ai prodotti finiti. È da notare che i prodotti in corso di lavorazione ed i servizi che si svolgono a cavallo di due esercizi, devono essere valorizzati in base ai costi sostenuti secondo la norma fiscale (art. 92, co. 6, TUIR); e che tutti i valori in esame, rappresentanti i valori di “magazzino” dell’attività cantieristica, devono trovare corrispondenza nei dati contabili da inserire puntualmente sia nel Quadro F del Modello ISA, sia nella Dichiarazione dei redditi.

Si ribadisce dunque che la corretta compilazione dei righi ISA in esame presuppone una gestione contabile delle rimanenze immobiliari estremamente accurata; e che lo sfasamento dei dati comunicati nel Modello ISA rispetto al Modello REDDITI potrebbe determinare, oltre ad un’influenza negativa sul punteggio ISA finale, anche l’attivazione dei dovuti approfondimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli altri Quadri: beni strumentali e profilo contabile

Il Modello si conclude con l’indicazione delle caratteristiche dei beni strumentali (Quadro D) e delle spese sostenute per la sicurezza, la formazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali (Quadro E). Il Quadro F, invece, è da compilarsi come detto nel rispetto delle puntuali istruzioni afferenti al profilo contabile dell’attività svolta.

Compilato il Modello, tramite il software ISA il contribuente può verificare la propria posizione in termini di punteggio. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate e dal Servizio telematico, per gli utenti abilitati.

È comunque da notare che i contribuenti sono sempre autorizzati ad integrare le loro Dichiarazioni fiscali con l’indicazione di ulteriori componenti positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, migliorando così anche il proprio profilo di affidabilità fiscale per  accedere al regime premiale degli ISA. Tale sorta di “ravvedimento operoso” risulta essere gratuito, poiché alle maggiori imposte così determinate non si applicano sanzioni né interessi, purchè i relativi versamenti siano effettuati entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (mentre, per il maggiore volume d’affari IVA risultante, l’imposta troverà applicazione secondo un’aliquota media).

 

Silvio Rivetti

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