Sappiamo che per IMU e TASI 2019, l’acconto deve essere pagato entro il 17 giugno (al massimo tra 14 giorni) e che la scadenza del saldo sarà il 16 dicembre. Per la TARI, invece, ogni comune impone scadenze diverse che possono essere bi, tri o quadrimestrali. Detto questo, ne approfittiamo per fare un utile ripasso: chi deve pagare IMU e TASI? E chi deve pagare la TARI (visto che è sempre un’imposta comunale come IMU e TASI)?
Maggio e giugno sono i mesi dei tributi locali, vale a dire i mesi in cui si procede con il pagamento della IUC, Imposta Unica Comunale che riunisce al suo interno i tre tributi: la Tassa Rifiuti (TARI), l’Imposta Municipale Unica (IMU) e la Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Trattandosi di tributi locali, il loro conteggio dipende da ogni singolo comune, ma le generalità, specialmente le agevolazioni, sono dettate da normativa di carattere nazionale.
IMU, TASI e TARI: chi deve pagare?
IMU: la paga sempre il proprietario
L’IMU è calcolata in autoliquidazione dal proprietario e grava sempre sul proprietario; da ciò dipende ad esempio il fatto per cui il proprietario di un terreno affittato a un agricoltore deve corrispondere l’IMU nonostante il terreno sia condotto da un soggetto che di per sé avrebbe i requisiti per essere esente IMU. Viceversa, esistono per gli immobili situati in comuni in cui è prevista la possibilità del contratto di locazione a “Canone Concordato” o “Agevolato” di cui alla L. 431/98 è prevista una riduzione dell’aliquota IMU e Tasi del 25%.
Un’ulteriore agevolazione IMU, pari al 50%, esiste se l’appartamento è concesso in comodato d’uso gratuito da genitore a figlio (si ricorda che i contratti di comodo d’uso dovrebbero essere redatti in forma scritta e registrati per essere sicuri).
Invece, la completa esenzione IMU si può applicare alla “prima casa” in cui risiede abitualmente il proprietario, ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità poiché strumentali all’attività agricola, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (dove per posseduti e condotti si intende che il proprietario deve esser colui che svolge l’attività agricola) e terreni agricoli situati in zona montana o sulle isole minori.
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TASI: la paga il proprietario
Infine la TASI si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ad eccezione della prima casa e per le aree edificabili; sono esclusi, dunque, i terreni agricoli. Si segnala che molti comuni hanno optato per l’azzeramento della Tasi, che generalmente incide con importi relativamente bassi; in linea generale i comuni possono stabili la ripartizione del tributo fra proprietario e inquilino attribuendo a quest’ultimo una percentuale compresa tra il 10% ed il 30%.
TARI: si paga se ci sono i mobili o se è attiva un’utenza
Spesso capita di dover dare una consulenza a soggetti proprietari di alloggi sfitti e che vorrebbero non dover sostenere il pagamento della TARI, poiché da un alloggio sfitto non potrebbero prodursi rifiuti. Se razionalmente ciò sembrerebbe vero e facile da comprendere, ma la maggior parte dei comuni italiani è dotata di un regolamento per cui la TARI debba esser pagata quando sono presenti mobili di arredo (con particolare riferimento alla cucina o a un letto) oppure quando è attiva un’utenza (corrente elettrica, rete idrica, gas etc.).
Se è attiva un’utenza o sono presenti mobili d’arredo, la TARI è comunque dovuta, fatta salva la previsione in nei comuni in cui è prevista una riduzione (normalmente del 30%). In tal senso si possono citare alcune sentenze, come la n. 8383 del 5/4/2013 della Cassazione, richiamata peraltro dal Ministero dell’Economia e Finanza in un interpello parlamentare del 2017. Ogni variazione circa la Tassa Rifiuti (numero di occupanti, ampliamento in seguito ad opere edilizie etc.) deve comunque essere sempre segnalata al comune competente tramite gli appositi moduli comunali.
Per ogni approfondimento ulteriore clicca su questo link: trovi il riassunto delle discipline dei tre tributi locali IMU, TASI e TARI.
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