Impianti termici, da oggi in vigore le nuove regole: le novità

Entrano oggi in vigore le nuove regole relative all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici. La nuova disciplina, contenuta nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, tratta della climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e della produzione dell’acqua calda sanitaria.

Nel decreto in vigore da oggi sono indicati anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi, cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

In particolare il nuovo decreto sugli impianti termici riorganizza i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno, che variano in base alla zona climatica di appartenenza (per sapere i periodi per fascia climatica e la sintesi dei contenuti del decreto sugli impianti termici, leggi anche Impianti termici, dal 12 luglio le nuove regole, ecco cosa cambia).

Il rispetto delle disposizioni contenute nel d.P.R. 74/2013 sono affidate al Responsabile dell’impianto che, in un condominio, è individuato nella figura dell’amministratore. Costui, però, può delegare tale responsabilità a un c.d. Terzo Responsabile (leggi anche Impianti termici, la figura del responsabile dopo Riforma del Condominio e DPR 74/2013).

Chi è il Terzo Responsabile nella nuova disciplina sugli impianti termici
Il Terzo Responsabile è chiunque riceva dal Responsabile dell’impianto apposita delega che lo investe delle responsabilità definite all’art. 6 del d.P.R. 74/2013.

L’atto di assunzione di responsabilità da parte del Terzo Responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali, in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Il Terzo Responsabile degli impianti termici è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore.

Redazione Tecnica

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