VIA Valutazione Impatto Ambientale, la riforma garantisce tempi più veloci

Il decreto, pubblicato in Gazzetta, modifica le procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la riforma della disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale. Il decreto legislativo del 16 giugno 2017 recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e introduce la possibilità di richiedere un provvedimento unico ambientale per i progetti di competenza statale. Entrerà in vigore il 21 luglio 2017.

VIA Impatto ambiantale, tempi più veloci

Dichiara il Ministro Galletti: “La nuova Valutazione di Impatto Ambientale porta procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale. Fino a ieri una VIA si concludeva in circa 3 anni, mentre una verifica di assoggettabilità poteva durare 11 mesi e mezzo”: il decreto di riforma sull’impatto ambientale permette all’Italia di dotarsi di un sistema più agile e partecipato. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano conseguenze precise: la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa e profili di responsabilità.

Impatto ambientale: le altre novità

Provvedimento ambientale unico

In alternativa a quello ordinario, si può chiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ambientali.

Competenze dello Stato e delle Regioni

Al centro della riforma anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: le procedure di VIA dei progetti delle infrastrutture e degli impianti energetici sono a livello statale, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare.

Screening, procedura VIA e Pre-Screening

Come previsto dalla normativa europea, per la fase di screening si potrà presentare solo lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria potranno essere presentati elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità.

Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (Pre-Screening) per individuare la corretta procedura: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali.

Riorganizzazione della Commissione VIA

Si vuole ottenere il miglioramento delle performances e l’integrale copertura dei costi di funzionamento a valere sulle tariffe dei proponenti. Prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione.

Digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti

Gli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa vengono eliminati, l’istituto dell’inchiesta pubblica viene potenziato per ampliare la partecipazione del pubblico.

Redazione Tecnica

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