Il titolo pone un quesito apparentemente irriverente, ma al quale i giudici hanno spesso già dovuto dare risposta in chiusura a cause sorte nel corso degli anni, specie dopo che la Legge n. 257 del 1992 citava nell’articolo 1 che “[…]sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione dell’amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto[…]”.
Sorge allora spontaneamente il dubbio se un bene immobile sia considerabile o meno un “prodotto”, dato che l’articolo citato parla di prodotti senza approfondire se si tratti di mobili o di immobili. Se si interpretasse il dettato in maniera restrittiva si potrebbe affermare che qualunque immobile contenente amianto non può essere messo in commercio e, cioè, che non possa esser oggetto di compravendita.
Pensiamo che l’amianto era, fino agli anni ‘90, non solo utilizzato nelle classiche lastre di copertura, ma anche impastato con molte altre sostanze da cantiere: massetti per pavimenti, mastici per serramenti, vinil-laminato per pavimenti, isolanti per trombe di ascensori, canne fumarie eccetera. Allora è facile comprendere la quantità di immobili che in Italia contengono ancora amianto, anche se non è visibile ma nascosto o mescolato all’interno dei materiali che compongono le strutture e le finiture.
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Bonifica Amianto: le procedure per gli interventi e le detrazioni
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Immobili contenenti amianto, si possono vendere?
Cosa dice la giurisprudenza?
Ma l’orientamento giurisprudenziale non è restrittivo ed è assolutamente più clemente con il mercato immobiliare. Si veda ad esempio la sentenza n. 15742 del 26/06/2017 della Cassazione, sez. II: due coniugi acquistavano l’appartamento all’ultimo piano di un condominio che, nel frattempo, si è scoperto avere il tetto di copertura in lastre di amianto; gli acquirenti chiedevano l’annullamento del contratto ma la Corte enunciò il principio per cui la compravendita non poteva esser annullata poiché la Legge 257/1992 non ha imposto la rimozione generalizzata di qualunque materiale contenente amianto all’interno delle costruzioni, ma solamente la sua sorveglianza tramite il programma di controllo e manutenzione.
Di conseguenza, in base a questo principio, gli immobili non sarebbero presumibilmente considerabili prodotti e, dunque, se contenenti amianto, potrebbero essere compravenduti.
Alcune pronunce meno recenti richiamavano ulteriormente il principio dell’articolo 1490 del Codice Civile, affermando che la presenza di amianto non pregiudicherebbe l’utilizzabilità del bene immobile compravenduto.
Immobili con amianto, al massimo si riduce il prezzo
Altre sentenze (vedasi Tribunale di Cassino n. 411 del 23/03/2016 o Tribunale di Prato del 09/10/2014) mostrano che la presenza di amianto negli immobili oggetto di compravendita può causare la riduzione del prezzo di compravendita quando l’amianto è considerabile dannoso e risultano necessarie delle spese per equiparare il bene compravenduto ad un bene senza amianto.
Resta di fatto che è bene consigliare sempre di non acquistare beni contenenti amianto quando questi sia apparentemente degradato o comunque farsi dapprima preventivare il costo per una eventuale rimozione in modo da inserire tale preventivo anche in trattativa.
Leggi anche Bonifica amianto in edilizia, come procedere punto per punto
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