Il Piano Casa Regione per Regione: il Piano Casa del Piemonte

Proseguiamo il nostro viaggio nei Piani Casa delle Regioni italiane. Abbiamo già pubblicato il Piano Casa Abruzzo. Proseguiamo con l’analisi delle caratteristiche del Piano Casa del Piemonte che, come quasi tutte le Regioni italiane, ha prorogato il Piano Casa fino al 31 dicembre 2014.

Leggi anche Piano Casa, la tabella con la situazione Regione per Regione.

La legge base per il Piano Casa Piemonte è la Legge Regionale 14 luglio 2009 n.20, e successive modifiche. La puoi consultare sul sito della Regione Piemonte.

Dove si può e dove non si può intervenire
Tale legge dice che è possibile intervenire in base al Piano Casa sugli edifici esistenti o con titolo abilitativo al 31 luglio 2009 e sugli edifici non residenziali: negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie uni e bi-familiari, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all’ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 5, 6 e 7, non deve superare i 1.200 metri cubi.

Non si può, invece, intervenire sulle case in centro storico e su quelle abusive. Il Piano Casa impone inoltre limitazioni nelle aree considerate di interesse paesaggistico.

Interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione
Negli edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono consentiti interventi di ampliamento nel limite del 20 per cento della volumetria esistente volti al miglioramento della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli interi edifici, tali da raggiungere il valore 1 del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte” approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Per la parte che viene ampliata, è necessario rispettare le trasmittanze termiche di livello 2 del Protocollo ITACA.

Gli edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione volti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici devono essere legittimamente realizzati o avere ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura non superiore al 25 per cento del volume complessivo dell’edificio medesimo.

Redazione Tecnica

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