I termini per il rilascio e i tempi per la domanda per il permesso di costruire hanno subito modifiche nel Decreto Semplificazioni, così come i relativi ruoli del responsabile del procedimento.
Le modifiche al Testo unico per l’edilizia, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, apportatate dal Decreto Semplificazioni, intervengono anche sulle procedure per la formazione del permesso di costruire e le sue varianti, attuabili anche mediante segnalazione certificata di inizio attività.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire viene uniformato per tutti i comuni in 60 giorni, dimezzando il termine precedentemente previsto in 120 giorni per i comuni superiori a 100 mila abitanti.
Pertanto in tutti i comuni della Repubblica dovranno essere osservati termini elencati di seguito.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il permesso di costruire, il responsabile del procedimento:
– cura l’istruttoria;
– acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari;
– valuta la conformità del progetto alla normativa vigente;
– formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda per il permesso di costruire, il termine per la fase istruttoria (di cui al comma 3, articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 2012, n. 134) può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente (in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.).
Per la presentazione della domanda per il permesso di costruire resta comunque il raddoppio dei termini nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento:
– per la fare istruttoria, compreso l’acquisizione di eventuali atti di assenso e la formulazione di una proposta di provvedimento, che da 60 giorni passa a 120 giorni;
– per la motivata richiesta di documenti ad integrazione o a completamento di quella presentata, qualora non sia già nella disponibilità dell’amministrazione, che da 30 giorni passa a 60 giorni.
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