La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012 sulla responsabilità del notaio per il rogito di un immobile abusivo.
I giudici della suprema Corte sono stati interpellati a seguito di un ricorso presentato da un professionista, ritenuto responsabile dal Tribunale di Firenze poichè doveva verificare la regolarità urbanistica dell’edificio e non attenersi solamente alle dichiarazioni delle parti.
Gli Ermellini hanno annullato tale sentenza precisando che “è corretta l’esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore, nel caso di specie, della conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici”.
Per i giudici il notaio non è obbligato per legge ad attivarsi per eseguire ulteriori verifiche e accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione ricevuta e tutto ciò che non emerga già dagli atti.
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