Il DUVRI e il rischio di interferenza

Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che si realizzino la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.

Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni. Il DUVRI, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.

Il nucleo essenziale della disciplina prevenzionistica in materia di appalto è contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Si tratta di una norma la cui finalità regolatoria è quella di spingere il committente a scegliere come partner commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti. Questo fine della decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., è perseguito mediante il coinvolgimento del committente negli obblighi risarcitori che spettano all’appaltatore datore di lavoro a beneficio del lavoratore infortunatosi a cui venga giudizialmente riconosciuto un risarcimento.

Sempre sul piano della regolazione dei rapporti tra committente ed appaltatore rispetto alla sicurezza dei lavoratori che eseguono l’appalto, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha esteso l’ambito dei rischi di cui per legge si fa obbligo di valutazione. Si tratta di una nuova tipologia di rischi, quelli da interferenza organizzativa tra committente ed appaltatore.

Nel caso di appalto, dunque, il committente deve predisporre, oltre al proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), un DUVRI relativo ai rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto. Allo stesso modo, l’appaltatore deve essere in possesso del proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), e deve anche rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, il DUVRI predisposto dal committente.

Il datore di lavoro committente, è quindi il soggetto obbligato all’elaborazione del DUVRI e alla consegna dello stesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. p, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  La sanzione penale, per l’inadempimento di tale obbligo, è la sanzione prevista dall’articolo 55, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, in capo al datore di lavoro e al dirigente.

Appare evidente che il DUVRI, oltre a costituire un obbligo penalmente sanzionato in caso di violazione, è anche un importante strumento del committente per effettuare una reale valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e dell’appaltatore. Inoltre, e la cosa risulta di particolare interesse per l’impresa committente, il DUVRI è uno strumento operativo per diminuire il rischio di incorrere nella responsabilità per infortuni che eventualmente occorrano ai dipendenti dell’appaltatore.

Infatti il presupposto per la redazione del DUVRI è sia l’analisi dell’organizzazione imprenditoriale delle due aziende con particolare riferimento ai punti di contatto tra le stesse, che l’analisi dei due diversi sistemi di sicurezza adottati, sempre con riferimento particolare ai punti di contatto tra i due sistemi: ciò al fine di predisporne il coordinamento, il che è appunto l’oggetto del DUVRI.

Patrizia Cinquina

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