Valutare l’idoneità tecnico professionale è, nel terzo millennio, un’operazione piuttosto delicata, a differenza di quanto avveniva in passato, quando le conoscenze tecniche, le capacità psichiche ed economiche richieste erano decisamente più aleatorie di quelle attuali. Nonostante la complessità delle operazioni, la verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore, di un professionsita o di una ditta operanti nel settore dell’edilizia è un’incombenza a carico del committente dell’opera.
A giustificazione di quanto precedentemente affermato si può dire che per la valutazione dell’idoneità è necessario fare riferimento all’Allegato XVII del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, che probabilmente una percentuale infinitamente piccola di committenti conoscono. Proprio per questo l’assistenza del tecnico di fiducia, specie per i cantieri di piccolo taglio affidati da committenti che non appartengono al settore edilizio, è quanto mai fondamentale, quand’anche non avvenga la nomina di un responsabile dei lavori che segua questi ultimi per conto del committente.
L’obiettivo chiaro della normativa sopra citata è quello di fare in modo che solo chi ha le adeguate capacità possa eseguire le operazioni edilizie richieste dal committente per ridurre al minimo la possibilità di incidenti.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, è stato aggiornato da poco. Puoi scaricarlo qui.
Idoneità: obblighi imprescindibili
Prima dell’affidamento dei lavori il committente (o il responsabile dei lavori) è tenuto a:
- verificare l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato dell’impresa o lavoratore autonomo, appurandone la ragione sociale, la tipologia di lavorazioni possibili e le eventuali abilitazioni speciali. Negli ultimi periodi, nelle visure camerali viene altresì riportato un breve elenco con l’organico trimestrale dell’impresa;
- verificare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa. Tale adempimento non è dovuto nei confronti dei lavoratori autonomi;
- verificare la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Cassa Edile sia per imprese che per lavoratori autonomi;
- farsi rilasciare una dichiarazione da parte delle imprese circa la non sospensione o altri provvedimenti interdittivi;
- per i lavoratori autonomi verifichi la conformità delle macchine e attrezzature da lavoro (per le imprese tale verifica avviene tramite il DVR);
- per i lavoratori autonomi si verifichi l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione e si verifichi la formazione e l’idoneità sanitaria ove espressamente previsti;
- farsi rilasciare una dichiarazione di organico medio annuo dalle imprese.
Verifica del DURC, anche per gli autonomi
Molti, specialmente nel settore economico e fiscale, sostengono che per i lavoratori autonomi non sia necessaria la verifica del DURC, ma a mio parere questa rappresenta una vera e propria necessità in qualunque caso. Inoltre risulta fondamentale, anche se nella pratica professionale non si esegue quasi mai, riverificare il DURC subito dopo la sua scadenza cosicché si verifichi costantemente la regolarità dell’impresa o del lavoratore per tutta la durata delle opere edilizie.
Tali documenti devono essere trasmessi al comune unitamente alla CIL/CILA/SCIA o all’inizio dei lavori legati a un Permesso di Costruire o, durante i lavori, prima che un’ulteriore impresa o lavoratore entri in cantiere. Questo adempimento è necessario soprattutto nei casi di detrazioni fiscali per le opere da realizzare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento