Idoneità statica degli edifici e regolamenti comunali locali – parte 2

Nicola Mordà 24/02/15

La nota qui presentata rappresenta la seconda ed ultima parte dell’altra già presentata, che attingendo al nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano tratta le linee guida attualmente presenti per le richieste che il regolamento impone.

Come già illustrato nella parte 1, il tema dell’idoneità statica ha una base giuridica che risale al 1985 (l. 47/1985) ed è spesso richiamata da vari regolamenti locali.

Chiaramente il significato tecnico della locuzione “idoneità statica” può discostarsi da quello strettamente giuridico, come rilevato nella già citata nota del CNI; difatti, si può legittimamente supporre che il normatore intenda porre l’accento sulla dimostrazione, e sulle modalità di ciò è incentrata la nota presente, che una data struttura sia dotata di capacità portante tale da sopportare in sicurezza i livelli di carico cui è attualmente soggetta.

In più il regolamento edilizio di Milano, correttamente, pone l’accento anche sulle parti non strutturali rispetto ad una statica generale, quali tramezze e tamponature, comignoli, balconi, elementi di facciata ecc. che negli ultimi tempi hanno rivelato la loro criticità.

Esempio recente è il crollo di una palazzina in via Maqueda a Palermo, il crollo di alcuni balconi a Napoli e a Como, e così via, fino ai casi più drammatici di qualche anno fa di Roma, Foggia ecc. (Cfr. N. Mordà et Al., Maggioli 2013)

In questa nota si entrerà più in dettaglio sul tema dell’idoneità statica, nel senso tecnico del termine.

Preme all’Autore, ancora una volta, stigmatizzare che la redazione di una dichiarazione (o peggio, certificazione) di idoneità statica basata sull’assenza di dati oggetti e misurabili dovrebbe essere rigettata per assegna di significato sotto qualsiasi profilo: tecnico, prima di tutto, di utilità perché un documento infondato tecnicamente è di utilità pratica nulla e soprattutto può ricadere, e far ricadere, in pesanti reati sanzionati dal C.P.

Esempi di modelli di idoneita’ statica

Risulta all’Autore che, negli ultimi tempi, molti UT di vari enti locali abbiano predisposto della modulistica relativa a tale dichiarazione/certificazione.

Intanto occorre prestare debita attenzione al significato giuridico dei due termini, dato che la giurisprudenza delle alte corti ha dato delle indicazioni precise su tale aspetto.

Il fatto che molti UT si siano mossi in modo convergente su tale tema è indice che il problema non riguarda solo il comune di Milano, che si è mosso in modo massivo con l’introduzione del tema nel regolamento edilizio, ma investe tutto il territorio.

Si riportano alcuni esempi di modulistica correntemente disponibile, scelti col criterio di mappare le macro aree del territorio, con alcuni commenti successivi.

Scarica il PDF del modulo per l’idoneità statica degli edifici del Comune di Torino (Il medesimo modulo è adottato, oltre che da altri comuni piemontesi, anche dal Comune di Campobasso, da alcuni comuni della provincia di Pavia).

Idoneità statica degli edifici, modello in uso nel Comune di Torino
Idoneità statica degli edifici, modello in uso nel Comune di Torino

Intanto occorre notare che il Comune di Torino, fa riferimento alla l. 47/1985 e che il modulo sottoscritto dal tecnico ha carattere di certificazione, sul cui significato e valenza giuridiche non ci si sofferma ulteriormente.

La firma apposta a tale modello pone sotto condizione di verità, basata su dati oggettivamente misurabili secondo i protocolli previsti dalla norma vigente, i seguenti aspetti della costruzione:

 

1. che è stata eseguita una ricognizione generale delle opere con i necessari rilevamenti, prove di carico e indagini sui materiali, ai fini della verifica della sicurezza;

2. che la valutazione della sicurezza è stata estesa a tutte le parti della struttura nonché alla struttura nel suo insieme ed è stata effettuata ai sensi D.M. 14/01/2008 “par. 8 – Costruzioni esistenti” e s.m.i., Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., normativa di settore applicabile;

3. che l’immobile:

– possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno;

– possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative di settore;

– possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di settore;

– è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato e non è necessario eseguire interventi di adeguamento strutturale.

Non svolgere le fasi ivi descritte significa redigere una documentazione falsa.

Di più, si vuole porre attenzione alle informazioni che il modello richiede al professionista, raccordandole con le NTC del 2008.

Richieste Modulo Presenza di elaborati di progetto Resistenza dei materiali

Stato fessurativo + Stato di degrado

Indagine geologica
NTC cap. 8 + Circ. 617/09 C8.5.1 Analisi storico-criticaC8.5.2 RilievoC8.5.4 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza C8.5.1 Analisi storico-criticaC8.5.2 rilievo 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche6.2.1 Caratterizzazione e modellazione geologica del sito

Il tecnico certificatore, ha l’onere di esperire i passi appena esposti, dato che sottoscriverà una certificazione ai sensi del DM 14 gennaio 2008.

Ma vi è ancora un altro aspetto che deve essere puntualizzato: il modulo richiama il D.M. LL.PP 15 maggio 1985, che praticamente prevede gli stessi dati previsti dalle attuali NTC (Cfr. N. Mordà,   Adeguamento sismico , Maggioli 2014).

Scarica il PDF del modulo di idoneità statica degli edifici del Comune di Castel San Giovanni (PC)

Modello Idoneità statica degli edifici: Comune di Castel san Giovanni (Piacenza)
Modello Idoneità statica degli edifici: modulo in uso al Comune di Castel san Giovanni (Piacenza)

Il documento è interessante poiché fornisce un percorso metodologico per la corretta redazione del modulo relativo certificato di idoneità statica, mutuandolo dalle LLGG dell’ordine Ingegneri di Trento, che saranno a breve richiamate.

Inoltre di fa notare come il comune richiami l’Art. 481 del C.P. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), richiamando l’attenzione del certificatore sul reato di falso, come già evidenziato nella parte 1 della nota, con le relative conseguenze.

Modello di idoneità statica degli edifici: Regione Sicilia
Idoneità statica degli edifici: il modello in uso nella Regione Sicilia

Il modulo non riporta direttamente le informazioni richieste, ad esempio, da quello del Comune di Torino, ma nelle linee guida per la compilazione dello stesso, e dunque per il rilascio del CIS (Certificato di Idoneità Statica) è, o era dato il riferimento alle precedenti norme tecniche, indicato quanto di seguito:

Sezione n° 2- Descrizione del sito su cui ricade l’edificio

Il tecnico incaricato deve descrivere dettagliatamente il sito su cui insiste l’edificio in sanatoria, specificando, ad esempio, se lo stesso ricade in zone limitrofe a torrenti, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, su versanti instabili dal punto di vista geomorfologico, ecc.

Bisogna , in particolare, specificare se l’edificio in sanatoria ricade su lotti privati interdetti al pubblico transito o se, viceversa, lo stesso è prospiciente a spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito.

Sezione n° 3- Descrizione delle caratteristiche geometriche:

In tale sezione devono essere descritte dettagliatamente le caratteristiche geometriche del fabbricato oggetto del condono edilizio. Particolare attenzione deve essere riservata alla cubatura globale dell’edificio ed all’altezza dell’edificio in relazione alla larghezza dell’eventuale strada su cui prospetta lo stesso; ciò poiché nel caso in cui tale altezza sia superiore a quella consentita dal punto C.3 del DM 16/1/96 , secondo quanto disposto dal punto 4 della circolare n°1/97 dell’Assessorato Reg/le Territorio ed Ambiente, al certificato devono essere allegati tutti gli elaborati di cui all’art.17 della L.64/74, a prescindere dalle informazioni di cui alla tabella A ed alla Tabella B della stessa circolare n°1/97.

Sezione n° 4- Elaborati da acquisire preliminarmente:

Il tecnico incaricato della certificazione deve preliminarmente acquisire gli elaborati di progetto ed i calcoli di stabilità delle strutture dell’intero edificio. Ove tali documenti non siano disponibili deve procedere ad un rilievo dettagliato ed alla verifica statica delle strutture, allegando anche una relazione sui materiali impiegati ed una relazione geologico-tecnica sui terreni di fondazione.

Sezione n° 5- Descrizione della struttura e dei materiali impiegati

In tale sezione deve essere descritta dettagliatamente la tipologia strutturale, fornendo opportune informazioni sui vari elementi strutturali (fondazioni, solai, scale, sbalzi, copertura, ecc.) e su eventuali opere di sostegno a servizio dell’edificio.

Sezione n° 6- Accertamenti da eseguire

Dopo avere acquisito i dati e fornito le informazioni di cui alle sezioni precedenti, il tecnico incaricato verbalizza gli accertamenti sulla costruzione, controllando la qualità dei materiali impiegati ed ispezionando le strutture al fine di accertare che non vi siano segni di cedimento. E’ importante in tale sezione verbalizzare la data in cui sono stati eseguiti gli accertamenti, poiché per effetto di quanto stabilito dalla L.68/88 e dalla circolare della ARTA n°1/97, per la certificazione si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data dell’accertamento.

6.1 Terreno di fondazione

Con riferimento alle informazioni acquisite dalla relazione geologico-tecnica a corredo della certificazione, bisogna accertare che le sollecitazioni indotte dalla struttura ai terreni di fondazione siano compatibili con le caratteristiche geotecniche degli stessi terreni, rilevate dalla relazione geologica. Nel caso in cui non siano disponibili prove geotecniche sui terreni di fondazione, si può fare riferimento a quelle relative ad opere realizzate in zone limitrofe.

6.2 Calcestruzzo

Ove non siano disponibili i certificati di prove sul calcestruzzo impiegato, rilasciati dai laboratori di cui all’art.20 della L.1086/71, ovvero tali certificati siano in numero insufficiente a valutare la resistenza del calcestruzzo, possono essere eseguite sulle strutture opportune prove non distruttive per accertare tale resistenza impiegando, ad esempio, strumenti come lo sclerometro.

E’ chiaro che in ogni caso bisognerà verificare la compatibilità dei risultati delle prove con le sollecitazioni rilevate dai calcoli di verifica statica.

6.3 Armature metalliche

Per quanto concerne le armature metalliche delle strutture in c.a., ove siano disponibili le certificazioni dei laboratori di cui all’art.20 della L.1086/71 ovvero le attestazioni di avvenuto controllo nello stabilimento di produzione, bisogna accertare la compatibilità dei risultati di tali prove con le sollecitazioni rilevate dai calcoli statici di verifica ; ove tali certificazioni non siano disponibili, nei calcoli di verifica deve essere assunta una tensione ammissibile pari a 1.600 kg/cmq. per le barre ad aderenza migliorata e pari a 1.200 kg/cmq. per le barre lisce.

Molto importanti sono le ispezioni sulla disposizione, il numero ed il diametro dei tondini delle strutture in c.a.; tali ispezioni possono essere eseguite a mezzo di verifiche a campione, eseguite negli elementi strutturali più sollecitati.

6.4 Prove di carico 

Tali prove vengono eseguite soltanto se ritenute necessarie dal professionista incaricato della certificazione. 

Come si può notare, ma è il buon senso tecnico messo in forma di linea guida, il rilascio della certificazione prevede una serie di azioni volte al conseguimento di un opportuno livello di conoscenza della struttura in esame. Il modulo della certificazione non è abbandonato alla firma selvaggia senza il rispetto di alcun protocollo. Anche l’interlocutore che riceve tale documento è a conoscenza di tale LLGG, per cui ha tutta l’autorità, se non il dovere di rigettarlo.

Alcune note sul Regolamento edilizio di Milano

Si torna ora al regolamento edilizio di Milano, segnatamente all’art. 11 comma 6.

Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Una nota importante è il quadro normativo che non è quello attuale ma quello vigente al momento della ultimazione dei lavori costruzione dell’immobile.

Evidentemente ciò è coerente anche con i principi delle NTC, dato che non è possibile pensare che una costruzione esistente possa rispettare le regole e i dettagli costruttivi attuali, per cui una verifica rispetto alle norme attuali lo porrebbe automaticamente in posizione non certificabilità.

Si vuole ancora porre l’attenzione alle frasi usate dalla normatore: gli edifici “dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica”, non alla stesura di un certificato.

Ma occorre dare evidenza delle modalità di svolgimento della verifica suddetta.

Dato che è molto probabile che non vi siano certificati di collaudo per i vecchi edifici, entro 5 anni la certificazione tenderà a colmare tale deficit, e vale il medesimo concetto anche per quegli edifici provvisti di certificato di collaudo statico risalente a più di 50anni, solo che l’arco temporale è 10 anni.

Il regolamento dispone:

Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

Entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

Pur se è chiaro che la verifica di idoneità statica fa riferimento a norme coeve all’edificio (come sopra specificato), non si può prescindere dal fatto che esso vive nella realtà odierna con mutati scenari normativi e di carico, pertanto occorre segnalare eventuali carenze che dovessero risultare a valle di una analisi (condotta in modo corretto):

Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. 

L’idoneità deve essere accertata anche per gli elementi non strutturali e per quelli che rispetto alla statica generale non costituiscono un elemento determinante, ma possono essi stessi essere pericolosi per l’incolumità pubblica (balconi, balaustre, torrino, comignoli ecc.):

Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del DM 14 gennaio 2008, anche redatta da un altro tecnico abilitato. 

Linee guida ordine degli Ingegneri di Trento

Sul tema della dichiarazione/certificazione di idoneità statica si ritiene estremamente pregevole, e di pratico rilievo, la linea guida redatta dall’Ordine degli Ingegneri di Trento, che appunto ribadisce che situazioni di questo tipo devono essere gestite come redigendo una Dichiarazione di idoneità Statica sulla base di un processo di verifica raccordato con le attuali Norme tecniche per le costruzioni.

In tale documento, che ha già una certa diffusione, gli edifici sono suddivisi in classi di epoca di costruzione che coincidono con specifici periodi normativi.

Ciò è fatto per dar modo di individuare delle norme di riferimento e quindi eseguire le operazioni di verifica preliminare in accordo ad esse.

In caso contrario, è evidente che una struttura esistente, ad esempio in c.a. costruita prima della classificazione sismica di un’area non potrebbe essere collaudata secondo gli attuali canoni. L’approccio di Trento supera tale difficoltà, e in considerazione del fatto che a seguito del successivo intervento su una struttura esistente e della probabile necessità di collaudo complessivo dell’intervento.

Tabella 1: Dichiarazione di idoneità statica Provincia Autonoma Trento (sito web Comune TN)
Tabella 1: Dichiarazione di idoneità statica Provincia Autonoma Trento (sito web Comune TN)

Per la redazione della dichiarazione di idoneità statica, in senso stretto, sono state redatte apposite fasi che individuano un percorso metodologico di verifica dei requisiti di ordine generale e puntuali della struttura, che sono esattamente quelle previste dal Cap. 8 delle NTC.

Il percorso di rilascio della CIS o DIS vede le seguenti fasi:

 i. Acquisizioni preliminari

 ii. Caratterizzazione dei materiali;

 iii. Prove di carico;

 iv. Approfondimenti tecnici eventuali.

La descrizione di dettaglio delle singole fasi è riportata in Tabella 2.

Un principio che l’Ordine Ingegneri di Trento ha espresso, e di fatto recepito anche nel nuovo RE di Milano, è quello che prevede che la costruzione esistente sia verificata, e collaudata se il caso, secondo le norme vigenti all’epoca della sua edificazione.

Tale aspetto appare ragionevole e condivisibile, e fondate di una sufficiente dote di buon senso.

Fase Descrizione
Acquisizioni preliminari Il tecnico incaricato della dichiarazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire, qualora disponibile in tutto o in parte, la documentazione progettuale.In assenza della suddetta documentazione si dovrà effettuare una analisi dell’evoluzione temporale dell’impianto strutturale dell’edificio, eventualmente anche attraverso le testimonianze dirette dei proprietari o degli utilizzatori pregressi, condotta attraverso il confronto con eventuale documentazione storica (archivi comunali, storici, etc.) e indagini visive volte ad escludere interventi che abbiano palesemente indebolito l’impianto strutturale originale (brecce di ampie dimensioni in murature portanti, pilastri in falso, etc.).
Caratterizzazione dei materiali Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle valutazioni; nel caso di beni culturali e nel recupero di centri storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione del bene.Ove non siano disponibili certificati di prove sui materiali impiegati, ovvero detti certificati siano in numero insufficiente a valutare la resistenza, dovranno eseguirsi indagini complementari in numero adeguato ad ottenere sufficienti indicazioni sulla resistenza del materiale.Il valore della resistenza così determinata andrà confrontato con la resistenza prevista nella relazione di calcolo, qualora disponibile, o, in base alle norme vigenti all’epoca di realizzazione dell’opera, qualora nota, utilizzando i riferimenti normativi indicati nelle note per la compilazione del flow chart.
Prove di carico Le indagini di cui al paragrafo precedente potranno essere integrate, a giudizio del tecnico incaricato, con prove di carico, che dovranno essere eseguite in osservanza a quanto prescritto al cap. 9.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14/01/2008 – e relativa circolare esplicativa
Approfondimenti tecnici eventuali Laddove il flow chart rimandi ad un approfondimento tecnico, sono richieste valutazioni specifiche aggiuntive da parte di un tecnico abilitato sulle criticità evidenziate.Tali valutazioni potranno portare ad uno specifico progetto di intervento di consolidamento, la cui attuazione sarà propedeutica al rilascio della dichiarazione (salvo il caso in cui le NTC richiedano un collaudo ai sensi della L. 1086/71 e ss.mm.), o a delle calcolazioni e verifiche che possano dimostrare l’idoneità statica dell’edificio pur in presenza delle anomalie rilevate. Tali ultime valutazioni saranno acquisite dal tecnico incaricato della redazione della dichiarazione di idoneità statica e, in caso fossero ritenute dallo stesso esaustive, permetteranno di concludere l’iter e rilasciare la dichiarazione.

Tabella 2: Dettagli fasi propedeutiche al rilascio della dichiarazione di idoneità statica (LLGG. Ord. Ing. Trento)

Si ritiene utile riportare alcuni dei concetti operativi forniti dalla LLGG che i tecnici coinvolti in tali certificazioni potranno trovare di una certa utilità:

1. Per elaborati di progetto si intendono:

– gli elaborati grafici dell’intero edificio nei quali dovranno essere illustrate le dimensioni e la disposizione delle strutture;

il progetto esecutivo strutturale completo delle relative relazioni illustrativa e di calcolo, con particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali prescritti, alle resistenze di progetto, all’analisi dei carichi;

–  l’ eventuale relazione geologico-geotecnica.

2. Dovranno essere effettuate sufficienti indagini visive per verificare in situ la corrispondenza tra le previsioni progettuali ed il costruito. Ciò si tradurrà in misurazioni a campione della geometria degli elementi portanti riconoscibili e dell’impianto strutturale e cioè:

– per strutture in c.a., acciaio e legno rilievo delle dimensioni geometriche degli elementi strutturali (pilastri, setti ecc.) nonché verifica delle luci delle travi e dei solai;

– per strutture in muratura dimensioni delle strutture murarie portanti e di controvento, tipologia e tessitura della apparecchiatura muraria;

3. Le verifiche dovranno essere effettuate, qualora non fossero disponibili certificati di prove sui materiali utilizzati, attraverso l’esecuzione di indagini non distruttive a discrezione del tecnico verificatore, ma comunque in numero significativo e tale da costituire un campione rappresentativo ai sensi delle norme vigenti. Tali prove possono essere:

–  per strutture in c.a. microcarotaggi o carotaggi, pull-out, prove sclerometriche, ultrasoniche e combinate, tracce con prelievo di armatura, etc.;

–  per strutture in acciaio prelievo di provini secondo standard nelle zone di minor sollecitazione ed esecuzione delle relative prove di laboratorio;

–  per strutture in muratura classificazione a vista della tipologia muraria e quindi selezione della resistenza minima da riferimenti normativi o prove con martinetti piatti (semplici e doppi), carotaggi, indagini endoscopiche etc.;

–  per strutture in legno classificazione a vista e Resistograf e penetrometro da legno..

I valori così ottenuti dovranno essere confrontati con le indicazioni minime e massime contenute nelle norme di riferimento, in relazione all’epoca di realizzazione dell’edificio (qualora conosciuta).

4. Per quadro fessurativo si intende la presenza di un insieme di fessure importanti e significative (da escludersi le microcavillature negli intonaci) che testimonino la presenza pregressa o in atto di un qualche tipo di cinematismo (rotazione o traslazione relativa di componenti strutturali, cedimento fondazionale, superamento locale delle resistenze dei materiali, etc.).

5. Per le strutture in cemento armato dovranno essere eseguite idonee verifiche di corrispondenza tra la quantità di armatura prevista in progetto e quella effettivamente presente nelle strutture realizzate e la sua modalità di posa in opera; ciò potrà essere espletato, in assenza di documentazione fotografica specifica, ad esempio, mediante esecuzione di prove pacometriche o di tracce in idonee posizioni.

9. Le indagini di cui al punto (3) potranno essere integrate, a giudizio del tecnico incaricato, con prove di carico, che dovranno essere eseguite in osservanza a quanto prescritto al Cap. 9.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14 gennaio 2008 – e relativa circolare esplicativa.

Infine è di estrema importanza il punto conclusivo dei chiarimenti alla procedura proposta dall’Ordine Ingegneri di Trento, in merito agli approfondimenti tecnici che dovessero risultare necessari:

10. Laddove il flow chart rimandi ad un approfondimento tecnico, sono richieste valutazioni specifiche aggiuntive da parte di un tecnico abilitato sulle criticità evidenziate.

Tali valutazioni potranno portare ad uno specifico progetto di intervento di consolidamento, la cui attuazione sarà propedeutica al rilascio della dichiarazione (salvo il caso in cui le Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14 gennaio 2008 richiedano un collaudo ai sensi della l. 1086/71 e ss.mm.), o a delle calcolazioni e verifiche che possano dimostrare l’idoneità statica dell’edificio pur in presenza delle anomalie rilevate. Tali ultime valutazioni saranno acquisite dal tecnico incaricato della redazione della dichiarazione di idoneità statica e, in caso fossero ritenute dallo stesso esaustive, permetteranno di concludere l’iter e rilasciare la dichiarazione

Si evince che non è un “atto dovuto” il rilascio della certificazione ma, al contrario, essa può, in taluni casi, scaturire da specifiche verifiche e finanche dall’esecuzione di una serie di interventi, tendenzialmente locali, che mirano a incrementare la capacità portante delle parti che, a giudizio del tecnico, risultassero deficitarie.

Con tale strumento alla mano, con il raccordo effettuato con le NTC e con i precedenti decreti attuativi della L.47/85, il quadro sembra abbastanza convergente verso un percorso metodologico di comprovata validità che deve essere l’unico canale, dotato dei tipici margini centro i quali spazia la capacità professionale dei tecnici, entro il quale muoversi per redigere, ottenere ed accettare una certificazione di idoneità statica.

Conclusioni

Il nuovo regolamento edilizio di Milano pone l’attenzione sull’incidenza della vetustà e dello stato di manutenzione degli immobili sulla sicurezza statica, prevedendo la predisposizione di una specifica verifica di idoneità statica.

La nota ha analizzato le varie prescrizioni normative, anche in contesti paralleli a quelle del RE, e la letteratura di riferimento, dimostrando che v’è uno specifico percorso metodologico convergente per tale verifica, che ha come atto conclusivo il rilascio della predetta certificazione.

L’Ordine di Trento hanno affrontato il tema della idoneità statica, individuando, con il consueto buon senso tecnico, un approccio largamente condivisibile, in grado di colmare quegli intrecci normativi che tanto giovano agli azzeccagarbugli istituzionali.

La speranza riposta nella presente nota è quella che si eviti di produrre e, da parte dai soggetti preposti a ricevere le certificazioni in parola, di accettare documenti redatti in disaccordo ai percorsi logici identificati, non per terrorismo professionale ma per dare il giusto significato tecnico e giuridico al documento e per rivendicare il ruolo che i tecnici meritano di poter esercitare nell’attuale scenario edilizio.

 

L’idoneità statica mette la parola fine ad un dubbio che un interlocutore istituzionale, per regolamento locale, solleva: sono o meno sicuri gli edifici in cui viviamo?

Redigerla in modo superficiale significa, come estrema ratio, giocare, tutti, alla roulette con la pubblica incolumità, o con terminologia comodamente moderna con “la tutela del consumatore”.

In questi anni, a seguito delle improvvide scelte di pseudo-liberalizzazione, sono stati emanati vari provvedimenti tesi a scardinare il ruolo sociale e la dignità che le professioni tecniche hanno utilmente rivestito in passato. Tali atti, non hanno fatto altro che deregolamentare il settore delle professioni aprendo la strada agli immancabili (ed ingenui) avventurieri professionisti, con conseguenze anche pericolose rispetto alla tutela della pubblica incolumità (salvo indignarsi e costernarsi a seguito degli eventi luttuosi conseguenti).

Alle professioni tecniche si richiede, tutt’ora di assorbire l’onere sociale di “verificare” e “certificare”, ma senza riconoscerne la giusta dignità derivante scattano motivazioni pretestuose e superficiali.

Sta proprio alle professioni tecniche dimostrare che l’imbarbarimento professionale può essere rigettato.

La speranza, si ribadisce, di questa nota è quella di evitare la tendenza allo svuotamento tecnico della documentazione richiesta.

Nicola Mordà

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