Le regole per cedere il credito per gli interventi effettuati per il risparmio energetico nell’ambito delle ristrutturazioni; la conferma della possibilità di evitare la comunicazione all’Enea per gli stessi interventi e per il Bonus mobili, senza perdere le detrazioni.
Queste le principali novità dell’edizione del luglio 2019 della Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle entrate. Vediamole nel dettaglio.
Guida alle ristrutturazioni luglio 2019: le novità
Cessione del credito nel Decreto Crescita
La cessione del credito, come ricorda la Guida, è prevista dall’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge 34/2019 (Decreto Crescita). Si tratta dell’opportunità offerta ai contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il risparmio energetico di scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Gli interventi interessati
Per quel che riguarda la lista di interventi per i quali è applicabile la cessione del credito, si tratta di quelli indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi, ossia quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
La Guida ricorda che ai fini della detrazione questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmio energetico in applicazione della normativa vigente in materia. A questo proposito vale la pena di sottolineare che l’Agenzia con la circolare 13 del 31 maggio 2019, che ha dettato le regole per il visto di conformità da parte dei Caf, ha chiarito che è sufficiente la scheda tecnica del produttore.
Le modalità operative
Per la cessione del credito le modalità operative sono quelle già in vigore da due anni in riferimento all’Ecobonus. Occorre quindi inviare per via tematica alle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la dichiarazione di aver ceduto il credito al fornitore, indicando i rispettivi dati fiscali.
Il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Guida alle ristrutturazioni luglio 2019: niente comunicazione Enea
Nella Guida alle Ristrutturazioni di Luglio 2019 è confermata la possibilità di evitare la comunicazione all’Enea per gli stessi interventi e per il Bonus mobili, senza perdere le detrazioni.
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