Secondo un recente rapporto UNEP [United Nations Environment Programme], gli obiettivi di riciclo per il 2050 nell’ottica di una economia verde prevedono percentuali di riciclo del 15% per rifiuti industriale, 34% per rifiuti urbani e addirittura 100% per rifiuti elettronici. Inoltre, è previsto che la frazione organica sia interamente recuperata per la produzione di compost o per il recupero di energia.
Inoltre, sempre secondo stime dell’UNEP, il riciclo dei rifiuti è uno dei settori più importanti in termini di potenzialità di sviluppo di occupazione; è stato stimato infatti che il settore del riciclo crea un numero 10 volte maggiore di posti di lavoro rispetto ai settori dello smaltimento e dell’incenerimento. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
- Prevenzione;
- Preparazione per il riutilizzo;
- Riciclo;
- Recupero di altro tipo, per esempio, il recupero di energia.
Gestione dei rifiuti: la prevenzione
Si tratta di un elemento chiave in termini sia quantitativi che qualitativi in quanto la riduzione nella quantità dei rifiuti ed il calo delle sostanze pericolose in essi contenuti ne facilitano, automaticamente, lo smaltimento. La prevenzione nella produzione dei rifiuti è, peraltro, strettamente collegata al miglioramento nei sistemi di produzione industriali ed alla crescita della consapevolezza dei consumatori nel richiedere al mercato prodotti “più verdi” e meno pesanti, ad esempio quanto ad imballaggi. Tale priorità conferita alla prevenzione viene riassunta, quindi, nel concetto della “gerarchia dei rifiuti”, che pone al primo gradino la non produzione dei medesimi e dopo le altre forme di gestione e smaltimento.
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Riciclo e riuso
Qualora la produzione di certi rifiuti non possa essere prevenuta bisogna ricorrere al massimo al recupero dei medesimi, meglio ancora al loro riciclaggio. A livello UE sono, quindi, stati individuati campi specifici di attenzione prioritaria per la riduzione dell’impatto ambientale e relativi, ad esempio, ai rifiuti da imballaggio, alle batterie o ai rifiuti di componenti elettrici ed elettronici: su tali materie sono, quindi, state emanate delle direttive specifiche che obbligano alla redazione ed attuazione di legislazione ad hoc i vari Paesi membri, alcuni dei quali, ad esempio, riescono già a riciclare oltre il 50% degli imballaggi.
Decremento dello smaltimento e suo monitoraggio
Laddove i rifiuti non possano essere riciclati o riusati essi dovrebbero essere incinerati in modo sicuro, lasciando quindi lo smaltimento in discarica unicamente come “ultima spiaggia” alla quale fare ricorso in casi del tutto eccezionali. Sia l’incinerazione che il conferimento in discarica richiedono, comunque, controlli attenti e continui a causa dell’elevata possibilità di generare impatti ambientali di grande portata. La UE ha, quindi, emanato una direttiva che regolamenta severamente la realizzazione e gestione delle discariche e che bandisce la produzione di certi rifiuti pericolosi, nonché un’altra direttiva che definisce i livelli di emissione dagli incineratori per varie sostanze particolari.
L’Unione Europea si è mossa già da tempo in questa direzione con una serie di provvedimenti e normative inerenti la gestione integrata dei rifiuti. Con la Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/EC, viene imposta agli Stati membri una soglia minima di recupero rifiuti al 50% mediante raccolta differenziata, orientando meccanismi di produzione sempre più indirizzati al virtuosismo ed al recupero. La norma stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti, inclusa la definizione di materia seconda e sottoprodotto, stabilendo regole più semplici per il loro riutilizzo. Nella Direttiva viene esplicitata a livello europeo una gerarchia nelle azioni che devono essere espletate nella gestione dei rifiuti, che può essere tradotta in maniera semplificata nella regola delle quattro R in ordine di scelta preferenziale (Figura 1): Riduzione dei rifiuti prodotti, Riuso dei rifiuti (ad es. apparecchi elettronici ancora funzionanti o che possono essere riparati), Riciclo con la conversione di rifiuti in prodotti utili, Recupero di altro tipo (ad es. termovalorizzazione con produzione di energia). Con D.Lgs. n° 205/2010 in materia di rifiuti, l’Italia ha recepito la Direttiva 98/2008 con 6 mesi di anticipo rispetto alle scadenza prefissata a livello UE.
Per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti, il panorama attuale può essere suddiviso in filiere già consolidate (vetro, carta, metallo, legno, plastica) e filiere ancora in embrione (rifiuti elettronici, inerti, frazione organica, pannelli fotovoltaici, etc.), per le quali si intravedono enormi potenzialità di sviluppo.
Prevenzione della produzione di rifiuti
La promozione in via prioritaria e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti di cui all’art. 179 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Il Ministero dell’ambiente individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione.
Riutilizzo prodotti e preparazione per riutilizzo rifiuti
Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
- uso di strumenti economici;
- misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, e previsione delle condizioni;
- definizione di obiettivi quantitativi;
- misure educative;
- promozione di accordi di programma.
I comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.
Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
Riciclaggio e recupero dei rifiuti
Le autorità competenti realizzano i seguenti obiettivi:
- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.
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Smaltimento dei rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
Le attività di raggruppamento e incenerimento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
- realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
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