Attenzione alle competenze specifiche di ogni professionista. Se poi c’è di mezzo il cemento armato, allora il contratto di affidamento della progettazione e direzione lavori a un geometra è nullo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2913/2020.
I Geometri possono progettare solo strutture “modeste”
Vedendo il caso dell’ordinanza, il committente aveva chiesto la risoluzione del contratto volto alla realizzazione di una casa rurale. Il tutto per la presenza di alcuni vizi dell’opera.
In questo caso il Tribunale ordinario aveva deciso di condannare l’appaltatore e il progettista della costruzione e direttore dei lavori (un geometra) obbligandoli a pagare le somme necessarie per eliminare i difetti. In seguito la Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile anche un altro professionista coinvolto nella realizzazione dell’opera, autore dei calcoli in cemento armato e direttore dei lavori.
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Cosa è successo al geometra?
La Corte d’Appello aveva giudicato nullo il contratto di affidamento della progettazione e della direzione lavori stipulato con il geometra. Il motivo era molto semplice, ovvero il progettista della costruzione non era né ingegnere né architetto, e la costruzione era classificabile come complessa.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva confermato che l’appaltatore aveva fatto affidamento su un progetto realizzato da un soggetto senza le competenze tecniche necessarie, mentre avrebbe dovuto condurre delle verifiche e informare il committente, e che il secondo direttore dei lavori, anche autore dei calcoli statici, era corresponsabile dei vizi perché avrebbe dovuto vigilare sul cantiere.
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Cosa può firmare un geometra?
Strutture ordinarie, che non richiedono calcoli complessi.
«Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’articolo 16, lettera m) del RD 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle», ricorda la Cassazione.
Per giudicare una costruzione complessa non è necessaria la presenza del cemento armato, «ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso», hanno affermato i giudici. La complessità è dovuta al ricadere della costruzione in zona a rischio sismico. In questo caso, sostiene la Cassazione, ogni intervento edilizio deve attenersi alla Legge 64/1974, che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.
Cosa ha deciso la Cassazione?
L’edificio, che sorgeva in zona a rischio sismico elevato e composto da due piani fuori terra, con struttura portante in cemento armato costituita da travi e pilastri, era stato pertanto ritenuto opera complessa e fuori dalle competenze del geometra.
La Cassazione ha dunque confermato la nullità del contratto, ma anche le responsabilità dell’appaltatore e dell’altro professionista.
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Lisa De Simone | 2019 Maggioli Editore
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