Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il Semplificazioni Bis

Le funzioni del RUP possono essere raccolte in due grandi gruppi. Ecco quali sono le attività che svolge questa figura così come previsto dal d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021

Marco Agliata 22/09/21

Nelle prescrizioni del decreto Semplificazioni-bis poi convertito in legge 108/2021 sono state inserite alcune integrazioni che incidono sulle funzioni del Rup con una serie di nuove attività che questa figura è chiamata a svolgere; prima di analizzarle nel dettaglio è necessario fare una precisazione:

  • un primo ambito delle nuove funzioni assegnate al Rup costituisce una prescrizione di funzioni conseguenti ovvero si tratta di attività generate dalla nuova norma e che ricadono, per competenza, nell’ambito delle attività normalmente svolte dal Rup – queste attività si vanno, pertanto, ad integrare con le normali mansioni di questo tecnico o del suo ufficio di appartenenza;
  • un secondo gruppo di attività è costituito da nuove funzioni assegnate che il d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 inquadra come azioni totalmente nuove ed espressamente ricadenti nelle competenze del Rup e in tal senso a lui e solo a lui riconducibili anche in termini di responsabilità e che costituiscono una mansione aggiuntiva rispetto al passato.

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Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il Semplificazioni Bis Funzioni RUP

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Funzioni conseguenti

Al primo gruppo – funzioni conseguenti – appartengono le mansioni ricadenti sul Rup in relazione alle nuove attività previste dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 dai seguenti articoli:

  • art. 6 = monitoraggio e rendicontazione del PNRR – raccolta e trasmissione dati sullo stato di attuazione del programma;
  • art. 7 = controllo, audit, anticorruzione e trasparenza – raccolta e trasmissione della documentazione;
  • art. 9 = attuazione degli interventi del PNRR – controlli di legalità e amministrativi – contabili;
  • art. 10, comma 6 = misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici – procedure di affidamento eseguibili per il rafforzamento, anche con figure esterne all’amministrazione, a supporto delle strutture tecniche esistenti;
  • art. 11 = rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti – procedure, soggetti e predisposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle pubbliche amministrazioni;
  • art. 25, comma 4-ter = determinazione dell’Autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto – presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento;
  • art. 29, comma 2 = Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti – autorizzazione paesaggistica – poteri della Soprintendenza speciale e poteri di avocazione;
  • art. 33, comma 1 = misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – categorie di immobili, interventi attuabili e rientranti nella CILA, procedure di presentazione della CILA;
  • art. 44, commi 2 e 4 = semplificazione procedurali in materia di opere pubbliche – procedura della verifica preventiva dell’interesse archeologico e trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – termini dell’iter; procedura per la convocazione della conferenza di servizi per gli interventi di cui all’Allegato IV del d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
  • art. 48, comma 3 e 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea – variazioni delle procedure di affidamento per ragioni di estrema urgenza a causa di circostanze impreviste e imprevedibili; affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento (appalto integrato);
  • art. 50, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – costituzione e funzionamento del collegio consultivo tecnico (L’Organo della stazione appaltante competente per l’attivazione delle procedure per la nomina del collegio consultivo tecnico è il Rup);
  • art. 51 = modifiche al d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 – procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto-soglia.

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Funzioni assegnate

Al secondo gruppo – funzioni assegnate – appartengono le mansioni totalmente nuove e specificamente assegnate al Rup, in relazione alle attività disciplinate dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dai seguenti articoli:

  • art. 40, comma 2 = semplificazione del procedimento di autorizzazione di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari – individuazione del Rup come soggetto deputato alla convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni, enti e gestori per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
  • art. 48, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – individuazione del Rup ai fini della validazione e dell’approvazione delle varie fasi progettuali anche in corso d’opera;
  • art. 48, comma 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC – procedura per la conferenza di servizi per la quale è il responsabile unico del procedimento che avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

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Foto:iStock.com/Clerkenwell

Marco Agliata

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